Abusivismo edilizio, l'ordine di demolizione non è sottoposto a prescrizione

L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 del codice penale per le sanzioni...

31/08/2017

L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 del codice penale per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso.

Questo il contenuto della Sentenza n. 30672 del 20 giugno 2017 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha respinto un ricorso proposto avverso un'ordinanza della Corte di Appello che aveva rigettato un'istanza di estinzione per prescrizione dell'ordine di demolizione delle opere abusive.

Nel suo ricorso l'appellante deduceva che l'ordine di demolizione fosse una sanzione caratterizzata da evidente finalità repressiva, che avrebbe colpito la sua unica casa creando grave nocumento personale perché affetto da patologia tumorale, che l'ordine di demolizione, nella specie, è dipeso non da un reato di abusivismo edilizio puro e semplice, ma dall'annullamento di una concessione ottenuta fraudolentemente con il rilascio di una falsa dichiarazione personale, e che in materia devono trovare diretta applicazione gli art. 7 e 53 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) con la conseguenza che anche l'ordine di demolizione fosse soggetto a prescrizione.

Gli ermellini hanno subito precisato che la grave patologia dell'imputato ed i motivi di annullamento della concessione risultano essere irrilevanti per la trattazione del ricordo. Ciò premesso, dando continuità all'orientamento giurisprudenziale in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso.

Tali caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" elaborata dalla giurisprudenza della CEDU. Con sentenza della Cassazione è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Costituzione, dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa - che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso - non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della CEDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda, rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all'art. 117 della Costituzione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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