Professioni e Concorrenza, da oggi obbligo di preventivo scritto o digitale

Entra oggi in vigore la Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Gazzetta Ufficiale 14/08/2017, n. 189) portando ...

29/08/2017

Entra oggi in vigore la Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Gazzetta Ufficiale 14/08/2017, n. 189) portando alcune novità per i professionisti.

Preventivo in forma scritta o digitale

Come previsto dall'art. 9, comma 4 del D.L. n. 1/2012 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), i professionisti devono pattuire il compenso per la loro prestazione al momento del conferimento dell'incarico professionale. All'interno del preventivo il professionista deve obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Indicare specializzazioni e titoli professionali

Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

Pratiche catastali agli Agrotecnici

La legge per la concorrenza chiarisce definitivamente il contenuto del comma 96, articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affermando che questo deve essere interpretato nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, ovvero gli iscritti all'Albo professionale degli Agrotecnici.

Società di Ingegneria abilitate nel mercato privato

Una delle criticità che ha ritardato la definizione della Legge riguarda proprio le società di ingegneria e la possibilità di stipulare contratti con i privati. Spazzando via ogni dubbio, la Legge sulla concorrenza afferma che sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dall'11 agosto 1997 (data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 1997, n. 266 recante "Interventi urgenti per l'economia"), tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile.

Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 29 agosto 2017, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvederà alla pubblicazione dell'elenco delle società di ingegneria nel proprio sito internet.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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