Autorizzazione paesaggistica semplificata ed interventi esclusi: Nuova circolare del MIBACT

Dal 6 aprile 2017 è in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017. n. 31 (Gazzetta ufficiale n. 68 del 23 marzo 2017) per l'individua...

25/09/2017

Dal 6 aprile 2017 è in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017. n. 31 (Gazzetta ufficiale n. 68 del 23 marzo 2017) per l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata con il quale viene abrogato e sostituito il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (leggi notizia).

A seguito dell’entrata in vigore del provvedimento, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva predisposto la circolare n. 15 del 21 aprile 2017 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante: Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata”. Alla circolare era allegata la nota informativa prot. 11688 dell’11 aprile 2017 predisposta dall’ufficio legale del Ministero contenente gli indirizzi in fase di prima applicazione con particolare riguardo ai procedimenti in essere all’atto dell’entrata in vigore del nuovo regime.

Recentemente il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato la circolare n. 42 del 21 luglio 2017 della direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, applicativa del D.P.R. 31/2017 con cui vengono forniti chiarimenti su diverse problematiche concernenti l'applicazione del regolamento.

Nella nuova circolare vengono trattati i seguenti argomenti:

  1. Individuazione delle categorie degli interventi previsti nell'Allegato A
  2. Art. 3 - ente responsabile della verifica della corretta individuazione della tipologia di intervento operata dal richiedente riguardo agli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'Allegato B;
  3. Cumulo di una pluralità di interventi sullo stesso immobile - reiterazione/reiterabilità dell'intervento;
  4. Art. 4 - Accordi con le regioni - Ulteriori casi di esclusione - Verifica del rispetto delle prescrizioni - Possibilità di stipulare accordi Ministero/Regione per l'esonero di alcune tipologie di opere da parte del privato;
  5. Dubbi circa l'identificazione della tipologia di vincolo paesaggistico, nell'ambito di quelle previste dall'art.136 del Codice;
  6. La nozione di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale;
  7. Art.5 - Prevalenza dell'autorizzazione paesaggistica su eventuali prescrizioni contenute nei regolamenti edilizi e urbanistici locali;
  8. Articolo 11 - Termini procedurali;
  9. Articolo 11 - Questioni concernenti il procedimento autorizzatorio;
  10. Articolo 16 - Coordinamento con la tutela dei beni culturali;
  11. Articolo 17, comma 1 - Rimessione in pristino;
  12. Articolo 19 - Validità della delega ai comuni.

Nella nuova circolare vengono, anche, dettagliatamente, trattati i profili problematici relative a quasi tutte le singole voci dell’allegato A (interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica) e ad alcune voci dell’allegato B (interventi per i quali è possibile utilizzare l’autorizzazione paesaggistica semplificata).

In allegato la circolare n. 42 del 21 luglio 2017.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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