Recupero sottotetti a fini abitativi o Sopraelevazioni: quando è possibile?

Presupposto per il recupero a fini abitativi dei sottotetti è che sia identificabile come già esistente un volume sottotetto passibile di recupero, cioè di r...

24/10/2017

Presupposto per il recupero a fini abitativi dei sottotetti è che sia identificabile come già esistente un volume sottotetto passibile di recupero, cioè di riutilizzo a fini abitativi.

Lo ha affermato il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con la sentenza 19 gennaio 2017, n. 20 che ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento di una concessione edilizia con la quale è stato assentito un intervento di sopraelevazione.

Nella sua trattazione, i giudici del TRGA hanno ricordato il concetto di “sottotetto esistente”, suscettibile di recupero a fini abitativi. In particolare, negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente definito come il volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici stessi. Il presupposto per il recupero abitativo dei sottotetti è che sia identificabile come già esistente un volume sottotetto passibile di recupero, cioè di riutilizzo a fini abitativi. Ciò richiede che il sottotetto abbia, in partenza, dimensioni tali da essere praticabile e da poter essere abitabile, sia pure con gli aggiustamenti che occorrono per raggiungere i requisiti minimi di abitabilità. Solo a queste condizioni il “recupero”, che la legge regionale nel caso di specie classifica come “ristrutturazione”, è effettivamente ascrivibile a tale categoria di interventi, come definita dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/01 (c.d. Testo Unico Edilizia), la quale postula che il nuovo organismo edilizio corrisponda a quello preesistente, senza alterarne in misura sostanziale sagoma, volume e superficie; diversamente l’intervento si risolverebbe non già nel recupero di un piano sottotetto, ma nella realizzazione di un piano aggiuntivo, che eccede i caratteri della ristrutturazione per integrare un intervento di nuova costruzione.

Ciò premesso, non può ravvisarsi l’esistenza di un sottotetto laddove l’ultimo piano abitabile sia sormontato da uno spazio, compreso tra la soletta e la copertura in tegole, di entità tale da presentarsi come una mera intercapedine, di guisa che la realizzazione di vani abitabili finirebbe per risolversi non già nel recupero di uno spazio già esistente, ma nella sopraelevazione di un piano ulteriore.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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