Regione Siciliana, il Governo impugna la Legge n. 16/2017

Il Consiglio dei Ministri n. 43 del 24 ottobre 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato otto leggi regionali e ha deliberato di impugna...

25/10/2017

Il Consiglio dei Ministri n. 43 del 24 ottobre 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato otto leggi regionali e ha deliberato di impugnare la Legge della Regione Sicilia n. 16 del 11/08/2017 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I".

Secondo quanto affermato dal Governo varie disposizioni della Legge n. 16/2017 presenterebbero alcuni profili di illegittimità costituzionale, in particolare:

  • alcune disposizioni, riguardanti il trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti, invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione;
  • un’altra disposizione in tema di aiuti di Stato introduce una misura priva della necessaria copertura finanziaria, violando sia l’art. 81, terzo comma, della Costituzione, sia l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo il quale la potestà legislativa in materia è esercitata dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali;
  • altre disposizioni in materia di piani paesaggistici si pongono in contrasto con le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, invadendo in tal modo la competenza riservata alla legislazione statale in materia di beni culturali dall’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione;
  • un’altra norma, riguardante le professioni sanitarie, contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di “professioni”, in violazione dell’art.117, terzo comma, della Costituzione;
  • un’altra norma in materia di rimozione e smaltimento dei manufatti in amianto è priva della necessaria copertura finanziaria, in violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione;
  • varie norme, infine, riguardanti il ticket sanitario, il canone di demanio marittimo, l’inserimento dell’ARPA come ente del servizio sanitario regionale, violano i principi di coordinamento della finanza pubblica, riservati alla legislazione statale dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Da segnalare la mancata impugnazione dell’articolo 49, comma 2 della citata legge regionale che apporta modifiche all’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Nel dettaglio, il comma 2 proroga al 31/12/2017 il termine ultimo di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati prima della pubblicazione della legge regionale n. 16/2016, per i quali sono stati già comunicati l'inizio dei lavori. Ma la modifica più interessante è quella che riguarda l'aggiunta dell'art. 21-bis:

Art. 21 bis – 1. Limitatamente agli interventi sostitutivi disposti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo l della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, devono intendersi riferiti esclusivamente agli Organi istituzionali di governo dell'ente locale (sindaco, giunta e consiglio comunale).”.

Comma che era stato pesantemente contestato dal Deputato Nazionale Claudia Mannino (Gruppo Misto) che aveva presentato un'interrogazione parlamentare. Pesante il commento della Mannino: "Nonostante le rassicurazioni informali da me ricevute da parte di membri del governo, apprendo solo adesso che l'esecutivo ha impugnato solamente l'articolo 48 del collegato alla legge di stabilità, relativo ai piani paesaggistici, e non anche il 49, relativo all'invio dei commissari per le demolizioni, come da me sollecitato con interpellanza parlamentare urgente".

"Appellandosi a questioni tecniche e ignorando le norme costituzionali - continua la Mannino - il Ministro Galletti, il Sottosegretario Bressa e tutto il governo si rendono complici del regalo elettorale agli abusivi ideato dall'Assemblea Regionale Siciliana".

"Abbiamo assistito in occasione del ritiro della legge Falanga - conclude la deputata del Gruppo Misto - a vuoti slogan contro l'abusivismo edilizio, ma nella pratica la politica si dimostra ancora una volta complice dell'illegalità e ambigua nell'affrontare questo grave problema di tutela del territorio".

Da sottolineare che l’articolo inserito dalla Regione Siciliana non sarà probabilmente incostituzionale ma in questo modo vengono limitati ed indeboliti, anche in maniera significativa, i poteri sostitutivi di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia che spettano alla Regione sulla base delle vigenti norme regionali e nazionali in materia.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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