Codice dei contratti: Sulla Gazzetta ufficiale le Linee guida n. 7 sulle società in house

Sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 236 di ieri 9 ottobre 2017 ed entrano in vigore oggi 10 ottobre 2017 le linee guida ANAC n. 7 aggiornate co...

10/10/2017

Sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 236 di ieri 9 ottobre 2017 ed entrano in vigore oggi 10 ottobre 2017 le linee guida ANAC n. 7 aggiornate con determinazione n. 951 del 20/09/2017. In verità il 29 settembre scorso l’ANAC aveva dato notizia dell’aggiornamento delle linee guida n. 7 (vedi) creando qualche confusione relativamente all’entrata in vigore; la news datata 29/09/2017 contiene il link “Linee guida n. 7 (Vigente)” che porta ad un’altra pagina rubricata “Determinazione n. 951 del 20/09/2017” (vedi) contenente altri tre link dei quali i primi due rinviano alla linee guida aggiornate definite “vigenti” mentre il terzo rinvia alle linee guida non aggiornate definite “non vigenti”. Per la precisione il 29 settembre era tutto l’opposto in quanto l’aggiornamento alle linee guida n. 7 è in vigore soltanto da oggi.

Come indicato dall'ANAC stessa le principali novità riguardano:

  • i sottoparagrafi 5.7 e 8.8 che disciplinano gli affidamenti pregressi per i casi in cui l’Autorità, accertata l’assenza dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l’in-house, dispone la mancata iscrizione o la cancellazione dall’Elenco. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 211 del Codice, l’Autorità ha previsto – in luogo dell’esercizio del potere di raccomandazione vincolante – l’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici;
  • al sottoparagrafo 4.1 delle Linee guida è previsto che il soggetto avente titolo alla presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è la persona fisica deputata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente, ovvero il Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA), su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente;
  • il sottoparagrafo 7.1 delle linee guida è stato integrato con la seguente previsione «In caso di inerzia e/o ritardo dell’ente istante a comunicare le variazioni circa la composizione del controllo analogo congiunto, l’Ufficio può procedere alle variazioni anche su iniziativa degli altri enti partecipanti alla compagine che esercita il controllo analogo congiunto sull’organismo in house».

Infine, come già preannunciato nel Comunicato del Presidente 5 luglio 2017, al paragrafo 9.2 è precisato che il termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è stato posticipato al 30 ottobre 2017 e che, quindi, a partire da tale data i soggetti di cui al paragrafo 3 delle nuove linee guida possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'elenco e, a far data da tale momento,  la  presentazione  della  domanda  di iscrizione  costituirà  presupposto  legittimante  l'affidamento  in house.

È, poi, precisato che fino alla data di cui al paragrafo 9.2 i soggetti di cui al  paragrafo 3 possono continuare ad effettuare affidamenti  in  house,  sotto  la propria responsabilità e nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici.

A cura di Paolo Oreto

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