Terremoto centro Italia: Ordinanza con 9 milioni di euro per aiuti alle imprese

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eve...

21/11/2017

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Paola De Micheli con l’Ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 recante “Disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’articolo 24 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”, ha disciplinato i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni previste dall’articolo 24 del decreto-legge 189/2016 per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche operanti nel territorio dei Comuni colpiti dal terremoto e dettagliatamente indicati nell’articolo 1 del decreto-legge n. 189/2016.

Alla concessione degli aiuti di cui all’ordinanza stessa si provvede con le risorse finanziarie previste dall’articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 189/016, nel limite massimo di Euro 9.000.000,00 a valere sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le risorse di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 189/2016, nonché ogni successivo rifinanziamento, sono ripartite tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria come di seguito indicato:

  • a) Regione Abruzzo: 10 %;
  • b) Regione Lazio: 14 %;
  • c) Regione Marche: 62 %;
  • d) Regione Umbria: 14 %.

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione, la valutazione e l’approvazione delle domande, l’adozione di provvedimenti, il controllo, l’erogazione ed il monitoraggio delle agevolazioni sono affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia che assume le funzioni di soggetto gestore delle procedure previste dalla ordinanza stessa.

Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all’ordinanza le micro, piccole e medie imprese di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni a far data dal 24 agosto 2016 ed aventi, altresì, i seguenti requisiti:

  • a) essere già presenti ed operanti nei territori dei Comuni, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017;
  • b) nel caso di impresa iscritta al Registro delle imprese, possedere una o più unità produttive in uno dei Comuni;
  • c) nel caso di impresa non iscritta nel Registro delle imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l’attività in uno dei Comuni, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della Partita IVA;
  • d) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;
  • e) non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
  • f) non essere incorse nell’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del Libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • g) non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • h) in caso di delocalizzazione dell'attività, aver già effettuato la delocalizzazione in uno dei Comuni.

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di spesa non superiori a 30.000 euro e le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 (dieci) anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 (tre) anni a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% (cento percento) della spesa ammissibile.

In allegato il testo dell’Ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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