Autorizzazione edilizia illegittima e Risarcimento danni: nuova sentenza del Consiglio di Stato

È legittima la domanda risarcitoria nei confronti di un’Amministrazione che ha rilasciato un titolo autorizzatorio illegittimo. Lo ha chiarito il Consigli...

07/12/2017

È legittima la domanda risarcitoria nei confronti di un’Amministrazione che ha rilasciato un titolo autorizzatorio illegittimo.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la Sentenza 24 novembre 2017,n. 5475 che ha accolto il ricorso presentato per la riforma di una sentenza di primo grado con cui è stato rigettato il ricorso proposto per il risarcimento del danno conseguente al rilascio di autorizzazione edilizia riconosciuta illegittima, alla successiva inerzia nell’adozione dei provvedimenti repressivi sino al successivo rilascio del condono edilizio.

I fatti

La vicenda riguarda il rilascio di un'autorizzazione edilizia per realizzare sul lastrico solare una tettoia in legno con copertura a canniccio, annullata con sentenza di primo grado e a cui era seguita la concessione edilizia in sanatoria ex D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003.

Con ricorso in primo grado è stata proposta domanda risarcitoria nei confronti del Comune in relazione al danno conseguente alla diminuzione di valore del proprio immobile per compromissione della veduta panoramica sul lido e sul mare, conseguente alla realizzazione della tettoia. Ricorso in primo grado che è stato rigettato dal Tribunale Amministrativo Regionale e a cui è seguito ricorso al Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato

Come indicato da Palazzo Spada, la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’Amministrazione comunale riguarda l’esclusione o comunque la grave limitazione della veduta in relazione alla erezione della tettoia, quindi petitum e causa petendi diversa e non coperta dal giudicato civile.

Secondo i giudici del Consiglio di Stato, nessun rilievo può assumere la circostanza che i titoli edilizi sono rilasciati salvi i diritti dei terzi, che quindi possano agire a propria tutela in sede civile o in sede amministrativa. Tale “clausola” di salvezza non può ritenersi esonerativa da responsabilità dell’Amministrazione secondo i principi generali, quanto la stessa, con comportamenti commissivi o omissivi (e nella specie prima commissivi, mediante il rilascio del titolo edilizio, e quindi omissivi, attraverso l’omessa attivazione dei poteri di autotutela repressiva) ha concorso a cagionare la lesione del diritto dominicale. Non può poi sostenersi che il fatto colposo del danneggiato, concorrente alla produzione dell’evento lesivo (e quindi semmai alla riduzione del risarcimento e non già all’esclusione della responsabilità), possa individuarsi nell’omessa impugnativa della successiva concessione in sanatoria, ricollegata alla realizzazione del manufatto in base a titolo illegittimo e alla mancata adozione di misure repressive dopo l’annullamento giurisdizionale, ossia a fatti riferibili precipuamente all’Amministrazione.

La domanda risarcitoria risulta, dunque, fondata e ai fini della liquidazione del danno occorre disporre verificazione in ordine alla diminuzione di valore dell’immobile conseguente alla esclusione e/o limitazione della servitù di veduta.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata