Deposito Certificato di idoneità statica, online la piattaforma dell'Ordine degli Ingegneri di Milano

Tutto pronto per il deposito del Certificato di idoneità statica (CIS) previsto dall'art. 11, comma 6 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano. È, in...

13/12/2017

Tutto pronto per il deposito del Certificato di idoneità statica (CIS) previsto dall'art. 11, comma 6 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano.

È, infatti, on line la piattaforma messa a punto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano per il deposito del CIS che potrà essere effettuato dagli iscritti e che consente di ultimare l’intero iter procedurale per l’agibilità dei fabbricati. Ricordiamo che l'art. 11, comma 6 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano prevede che tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture o, in assenza di questo, dalla loro ultimazione, dovranno essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato, che dovrà essere certificata da un tecnico abilitato.

A tale verifica dovranno essere sottoposti anche gli edifici interessati, per almeno la metà della loro superficie, da cambio di destinazione d’uso, da interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione se non sussistono gli estremi di legge per un nuovo collaudo statico. Tali certificazioni dovranno poi essere allegate al fascicolo del fabbricato o alla documentazione dell’edificio come indicato all’art. 47 del Regolamento edilizio e dovranno indicare la scadenza oltre la quale è necessaria la successiva verifica.

Quali fabbricati dovranno essere sottoposti a verifica di idoneità statica?

  • Entro 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento (26/11/2014), tutti i fabbricati esistenti ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo non in possesso di certificato di collaudo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione.
  • Entro 10 anni dall’entrata in vigore del Regolamento (26/11/2014), tutti i fabbricati esistenti con data di collaudo delle strutture superiore a 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione.

Il certificato di idoneità statica dovrà anche indicare gli elementi strutturali che potrebbero non essere idonei per le normative vigenti al momento della redazione del certificato stesso pur non inficiandone la sua regolarità. Tale certificato dovrà essere integrato da una relazione sullo stato di conservazione degli elementi strutturali “secondari” e degli elementi non strutturali dell’edificio (parapetti, facciate, tamponamenti, ecc.), ponendo particolare attenzione al rischio di crollo di elementi esterni e/o su zone comuni e alla presenza di lesioni e cedimenti in atto, anche redatta da un altro tecnico abilitato. Nel caso del mancato rilascio di tale certificazione nei limiti temporali previsti viene meno l’agibilità dell’edificio o delle parti di questo non certificate. In caso di compravendita i notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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