Decorrenza del termine di impugnazione degli atti di esclusione e di ammissione: nuovi chiarimenti dal Consiglio di Stato

La piena conoscenza dell’atto di ammissione alla gara, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante,...

20/12/2017

La piena conoscenza dell’atto di ammissione alla gara, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 13 dicembre 2017, n. 5870 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per la riforma di una precedente decisione di primo grado resa in riferimento a una procedura di evidenza pubblica.

Palazzo Spada ha ricordato che sebbene nella disciplina del c.d. rito super-speciale previsto per l’impugnazione degli atti di esclusione e di ammissione dalle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, faccia riferimento, ai fini della decorrenza dell’ivi previsto termine d’impugnazione di trenta giorni, esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo telematico della stazione appaltante, ciò non implica l’inapplicabilità del generale principio per cui, in difetto della formale comunicazione dell’atto, il termine decorre dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’atto stesso, purché siano percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell’interessato in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall’ordinamento processuale.

La piena conoscenza dell’atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso.

Nel caso di specie, dall’esame del verbale della seduta destinata all’apertura delle buste “A” relativa alla documentazione amministrativa si evince che tutti gli elementi inerenti ai requisiti di ammissione della controinteressata, poi contestati in sede giudiziale, sin dalla prima seduta di gara avevano trovato ingresso nella piena ed effettiva sfera di conoscenza dell’originaria ricorrente, con conseguente corretta individuazione della data della seduta quale dies a quo del termine di impugnazione dell’atto di ammissione della controinteressata alla gara e declaratoria di irricevibilità del ricorso e dunque ampiamente oltre il termine di trenta giorni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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