Codice dei contratti: Con lo scioglimento delle Camere stop ai provvedimenti attuativi?

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato ieri pomeriggio il decreto di scioglimento delle Camere e, successivamente, il Consiglio dei Mini...

29/12/2017

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato ieri pomeriggio il decreto di scioglimento delle Camere e, successivamente, il Consiglio dei Ministri ha fissato, con decreto poi firmato, anche, dal Presidente Mattarella, la data delle elezioni e la data di prima convocazione delle camere nella diciottesima legislatura. Si andrà al voto il 4 marzo 2018 e la prima seduta del nuovo Parlamento resta fissata per il 23 marzo 2018.

La XVII legislatura sarà ricordata, tra l’altro, per quella che ha proceduto alla stesura del Codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che, purtroppo, resta, ancora oggi, un’incompiuta per il fatto stesso che il Governo Renzi che sponsorizzo l’iniziativa, prima con l’approvazione della legge delega (legge 28 gennaio 2016, n. 11) e successivamente con l’approvazione del Codice stesso non capì che i provvedimenti attuativi che erano previsti all’interno dell’articolato del Codice erano tali e tanti che avrebbero fatto implodere il Codice stesso così come si è verificato.

Oggi, con lo scioglimento delle Camera non sarà più possibile per le Commissioni parlamentari esprimere il parere sui tanti provvedimenti che ancora devono vedere la luce e ci ritroveremo all’inizio della XVIII legislatura, a due anni dall’entrata in vigore, con un Codice dei contratti ancora monco di quei provvedimenti che avrebbero dovuto caratterizzare il nuovo codice e, quindi, essenziali per la completa attuazione dello stesso; ci riferiamo n maniera non del tutto esaustiva:

  • alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cui all’articolo 38 del Codice; ci chiediamo che fine ha fatto il DPCM, previsto al comma 2 del citato art. 38 che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice (entro il 18 luglio 2016) avrebbe dovuto definire i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione. A distanza di oltre un anno tutto tace;
  • ai nuovi livelli di progettazione di cui all’articolo 23 del Codice; per tali nuovi livelli (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) avrebbero dovuto essere definiti i contenuti della progettazione;
  • alle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 77 del Codice con la precisazione che tali commissioni hanno il compito della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; i componenti delle commissioni avrebbero dovuto essere scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC così  come previsto all’articolo 78 del Codice;
  • alle linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture effettua l’attività di propria competenza, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità; tali linee guida predisposte dall’ANAC e previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici avrebbero dovuto essere  adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice (entro il 18 luglio 2016) e con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. L’ANAC ha predisposto le linee guida ma non si hanno notizie né del parere delle Commissioni parlamentari né, ovviamente, del decreto del Ministero;
  • alla razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM); con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016 (anche in questo caso il ritardo accumulato è di oltre un anno) avrebbero dovuto essere definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici con la precisazione che l’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38 del codice.

Ma l’elenco precedente è soltanto la punta dell’iceberg perché i problemi tuttora irrisolti sono molteplici con provvedimenti ancora non approvati (Vedi tabella allegata) che fanno la spola tra Ministeri, Consiglio di Stato, Commissioni parlamentari ed ANAC e spingono alcuni a trovare meccanismi quali quello della sospensione del Codice che non risolverebbero i problemi ed, anzi, li incrementerebbero. È necessario, in questi mesi sino alla nomina di un nuovo Governo (speriamo tutti entro la dine del mese di marzo 2018), in cui i provvedimenti attuativi, presumo, si bloccheranno, che le parti interessate (pubbliche amministrazioni, professionisti ed imprese) tentino di trovare una strategia di uscita da questa situazione che ha del paradossale.

A cura di Paolo Oreto

© Riproduzione riservata

Link Correlati

Speciale Codice Appalti