Al Consiglio di Stato le nuove Linee guida sugli affidamenti inferiori alla soglia comunitaria

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione), successivamente alle osservazioni pervenute entro il 25 settembre 2017, ha predisposto il nuovo testo aggiornato ...

10/01/2018

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione), successivamente alle osservazioni pervenute entro il 25 settembre 2017, ha predisposto il nuovo testo aggiornato delle linee guida n. 4  recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ed ha provveduto ad inviarlo al Consiglio di Stato.

Il testo aggiornato tiene conto di alcune delle osservazioni inviate da Amministrazioni pubbliche e società private, da Dipendenti di amministrazioni pubbliche e società pubbliche, da Associazioni di categoria /Ordini e Collegi professionali, da Liberi professionisti e da Operatori economici.

Nelle nuove linee guida l’ANAC, a seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. “decreto correttivo”), è, altresì, chiamata ad indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

In riferimento alle modalità di rotazione, al paragrafo 3.6 è precisato che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica nei casi in cui il precedente affidamento al contraente uscente, ovvero all’operatore economico invitato e non affidatario, abbia avuto ad oggetto una commessa identica o analoga a quella di cui trattasi. La rotazione, invece, non si applica laddove l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite, dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero regolamento specifico disciplinante le procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori), può prevedere delle fasce suddivise per valore economico degli affidamenti, sulle quali applicare la rotazione. Le fasce devono essere differenziate per forniture/servizi e lavori e i valori di riferimento devono essere opportunamente motivati e possono tenere conto per i lavori delle soglie previste per la qualificazione. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirata per effetto di: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Le procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, in caso di affidamento diretto o di lavori in amministrazione diretta.

Sempre nel caso di importi inferiore a 40.000 euro, l’ANAC, relativamente airequisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, ai paragrafi  4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 specifica che:

  • per importi fino a 5.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autocertificazione acquisita dall’operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Codice e speciale, se previsti, unitamente alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012). Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune. Laddove, all’esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti in questione, la stazione appaltante, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede alla risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC, all’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
  • per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autocertificazione acquisita dall’operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Codice e speciale, se previsti. La stazione appaltante, prima di procedere alla stipula del contratto, consulta comunque il casellario ANAC ed effettua la verifica relativa ai requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012). Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.2.2, ultimo periodo;
  • per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).

In allegato il testo delle nuove linee guida n. 4 inviate al Consiglio di Stato per il relativo parere.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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