Criteri Ambientali Minimi (CAM): chiarimenti dal Ministero dell'Ambiente

Dopo l'entrata in vigore del decreto 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova c...

20/02/2018

Dopo l'entrata in vigore del decreto 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259) e la predisposizione della sezione relativa le risposte alle domande più frequenti (FAQ) che riguardano i criteri ambientali minimi (leggi news), il Ministero dell'Ambiente ha fornito nuovi chiarimenti e aggiornato le FAQ..

In particolare, in seguito a diverse segnalazioni di non corretta applicazione dei CAM da parte delle stazioni appaltanti, il Ministero dell'Ambiente ha fornito i seguenti chiarimenti:

  1. Il codice appalti, D.Lgs. n.50/2016 , prevede all’art.34 comma 1 che le specifiche tecniche e le clausole contrattuali vengano inserite nella documentazione di gara. In particolare, per quanto riguarda i criteri progettuali, cioè le specifiche tecniche, vanno inseriti nel capitolato speciale d’appalto. In base al comma 2 dello stesso articolo i criteri premianti sono da tenere in considerazione. Ciò vuol dire che la stazione appaltante può scegliere la modalità con cui adempiere a tale dettato normativo. Per esempio può inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM, oppure prevederne di simili nel contenuto ma non esattamente uguali nel testo, fermo restando che la stazione appaltante può elaborarne di nuovi e/o più stringenti. I criteri per la selezione dei candidati non sono invece obbligatori, anche se, soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale.
  2. La stazione appaltante, deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM. L’appaltatore deve eseguire quanto previsto dal progetto esecutivo esistente e a suo carico può rimanere l'esecuzione di disegni di dettaglio come i particolari costruttivi. In caso di lavori, facendo p.es riferimento alle verifiche del criterio 2.5.3, la definizione di "un piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere" o di "un piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere", attengono alla fase di progettazione e devono costituire parte integrante del progetto approvato e messo a gara. Se questi documenti non sono inseriti nella documentazione di gara ma vengono redatti successivamente costituiscono una variante al progetto. Allo stesso modo, per il criterio 2.5.5 dovrebbero essere individuati in fase di progetto i luoghi per la gestione e il ricollocamento delle terre di scavo, lasciando all'impresa l'eventuale possibilità di scelta tra più alternative. Se non fosse possibile assolvere alle prescrizioni del DM per assenza di cantieri riceventi, sarebbe compito della SA dimostrarlo e giustificarlo e non dell'impresa.
  3. Il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari dovrebbero comprendere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara. Se così non è, la stazione appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in merito ai CAM, direttamente sull'impresa senza fare alcuna verifica economica. A questo fine la stazione appaltante deve svolgere una adeguata analisi dei prezzi anteriormente alla pubblicazione di un bando di gara per lavori e non può scaricare sugli offerenti costi non previsti nel progetto esecutivo.
  4. Le stazioni appaltanti nell’applicare i CAM trovano in questo documento la risposta a diverse perplessità scaturite nella lettura dei singoli criteri, anche laddove siano presenti delle incongruenze rispetto alle norme già vigenti citate nel testo. Vedasi p.es il chiarimento ivi presente al criterio 2.3.2 o al 2.4.2.14. In questi casi la stazione appaltante potrà così trasporre nella documentazione di gara il criterio con le dovute correzioni costituendo il bando “lex specialis”, unico riferimento per i partecipanti alla gara. Senza dimenticare la deroga all’applicazione di due criteri prevista dal comma 3 del DM 11 ottobre 2017 di adozione dei CAM edilizia.

Di seguito le nuove FAQ inserite:

2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti

D: Lo sfrido della produzione di cartongesso (codice Ateco 23.62.00) può essere riutilizzato attraverso una normale pratica industriale. Il gesso così ricavato viene poi re-immesso nel ciclo produttivo del cartongesso miscelandolo con il gesso naturale e/o riciclato. Si chiede se lo sfrido della produzione di cartongesso, nella misura in cui costituisce un sottoprodotto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., possa essere conteggiato nella percentuale indicata nel criterio.

R: Il gesso che proviene dalle operazioni di riutilizzo a vale di un processo produttivo di cartongesso è a tutti gli effetti classificabile come sottoprodotto se soddisfa tutti i requisiti elencati nell’art. 183, comma 1, lett. qq), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il DM 11 ottobre 2017 al punto 2.4.2.8 dell’Allegato, prevede che le tramezzature e i controsoffitti realizzati con sistemi a secco devono avere un contenuto minimo del 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti. I sottoprodotti possono quindi essere conteggiati nel 5% previsto.

È onere del gestore dell’impianto di cartongesso dimostrare il rispetto delle condizioni di legge attraverso una verifica di parte terza così come per il contenuto di riciclato già richiamato nel testo del criterio.

Criterio 2.5.3 Prestazioni ambientali

D: Per il punto viene richiesta come verifica la redazione di alcuni documenti che sono di solito in capo al progettista esecutivo e non ad ogni offerente, che si troverebbe a dover eseguire della progettazione in fase di gare e senza possibilità di modificare il computo delle opere, si chiede se detta verifica non sia in capo all'offerente ma bensì al progettista.

R: l’ultimo capoverso della verifica di questo criterio si riferisce al caso in cui il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale. In questo caso, se i criteri previsti dal protocollo scelto rispondono ai criteri ambientali previsti dal criterio 2.5.3, allora il progettista può presentare la documentazione prevista dal protocollo e non dover relazionare tutto quanto previsto dal criterio. Questa operazione va fatta a monte, nella fase di elaborazione del progetto, quindi la stazione appaltante dovrà mettere e gara lavori su un progetto esecutivo che avrà già specificato la documentazione da produrre a dimostrazione della conformità al criterio 2.5.3. Non è quindi responsabilità dell’offerente che dovrà basarsi su quanto previsto dal progetto esecutivo.

Criterio 2.5.4 Personale di cantiere

D: si chiede se sono stati stabiliti per la fase di verifica: le durate minime per la formazione o titoli minimi del docente.

R: in questa fase di prima applicazione dei CAM, si è voluto tenere conto della ridotta offerta sul mercato di formazione specifica sui temi ambientali inerenti il settore edile. Per cui tale criterio non dà specifiche precise sui tempi della formazione o i titoli del docente ma solo sui temi della formazione, descritti nel criterio stesso. La documentazione di prova dovrà dimostrare in modo idoneo l’avvenuta formazione quindi attraverso attestati, diplomi o CV da cui si evinca che il personale ha ricevuto una formazione avente ad oggetto i temi richiesti nel criterio quindi: sistema di gestione ambientale; gestione delle polveri; gestione delle acque e scarichi; gestione dei rifiuti.

2.7.5 Oli lubrificanti

D: nella verifica del criterio è richiesto all’appaltatore, in fase di esecuzione del contratto di accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente il Marchio Ecolabel UE o equivalenti, o una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalente; si chiede come ci si debba comportare nel caso di oli per motore 4 tempi non contemplati dalla decisione Decisione 2011/381/EU.

R: per gli oli biodegradabili per i quali non esistono etichette ambientali, come richiamato nel criterio 2.7.5.1 è possibile presentare le prove del livello di biodegradabilità ultima secondo uno dei metodi normalmente impiegati per tale determinazione: OCSE 310, OCSE 306 , OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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