Pubblicazione degli atti di pianificazione nel sito internet: in Sicilia attenersi al D.Lgs. n. 33/2013

In tema di pianificazione e governo del territorio, le amministrazioni comunali, per la pubblicità ed efficacia degli atti di pianificazione generale, attuat...

09/02/2018

In tema di pianificazione e governo del territorio, le amministrazioni comunali, per la pubblicità ed efficacia degli atti di pianificazione generale, attuativa e relative varianti, devono attenersi alle regole previste dall'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013.

Lo ha comunicato l'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana a tutti i Comuni con la Circolare 19 gennaio 2018, n. 1 recante "Pubblicazione degli atti di pianificazione nel sito internet istituzionale. Prevalenza delle disposizioni che rivestono carattere di specialità" pubblicata sulla G.U.R.S 02/02/2018, n. 6

La circolare si è resa necessaria a seguito della difficoltà interpretativa riguardo l'applicazione di norme regionali e statali tra loro concorrenti, ed in particolare tra quanto disposto con carattere generale dall’art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, sostituito dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 e l’analoga previsione riferita, invece, esclusivamente alle attività di pianificazione di cui all’art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Le due norme, benché inerenti la medesima materia che stabilisce, sulla base dei principi di trasparenza e pubblicità, l’obbligo della pubblicazione degli atti della P.A., tuttavia assumono specifica particolare rilevanza con riguardo alla prevalenza della norma che riveste carattere di specialità rispetto alla disposizione più generale riferita ad ambiti di applicazione non definiti.

In particolare, la norma regionale (l’art. 18 della legge regionale n. 22/2008 come sostituito) dispone con carattere generale l’obbligo della pubblicazione “per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, [di] tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze” ed, in particolare, con la ambigua precisazione dell’obbligo di pubblicazione entro tre giorni dalla loro approvazione delle delibere della giunta e del consiglio comunale “rese immediatamente esecutive”, dichiarando in ultimo la nullità di ogni atto (delibere, determinazioni ed ordinanze) “in caso di mancato rispetto dei suddetti termini”.

Di contro, il tenore letterale della norma di legge statale (l’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.) avente ad oggetto la specifica disciplina relativa all’attività di pianificazione e governo del territorio, oltre a sancire quale condizione essenziale per l’efficacia dell’atto di pianificazione la sua pubblicazione nel sito istituzionale, non ha stabilito alcun termine di decadenza o nullità dell’atto stesso, semmai rinviando alle “discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale” (comma 4) e dunque rimarcando il carattere di specialità che connota la disposizione de qua in stretta connessione con la specifica disciplina urbanistica regionale, che ha disposto in particolare la materia della partecipazione ed i termini di pubblicazione già con l’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 78 e ss.mm.ii.

Relativamente alle disposizioni di legge sopra citate, nel riconoscere il principio ineludibile del criterio cronologico che regola la prevalenza temporale delle disposizioni di legge di pari rango che disciplinano la medesima materia (lex posterior derogat priori - la norma posteriore deroga quella anteriore), codificato dall’art. 15 delle “Disposizioni sulla legge in generale” (cosiddette Preleggi) preliminari al Codice civile, non può tuttavia non enunciarsi, al fine di risolvere il contrasto tra norme di pari rango, il prevalente orientamento degli ordinamenti giuridici secondo il quale “la legge generale posteriore non può abrogare la legge speciale anteriore”; e ciò secondo il criterio di specialità che vede la prevalenza di leggi speciali sulla mera cronologia delle leggi stesse (lex posterior generalis non derogat priori speciali).

Poiché le disposizioni contenute in toto nell’articolo 39 del citato D.Lgs. n. 33 del 2013 rivestono indubbio carattere di specialità, a queste ed alle concorrenti disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 71 del 1978 (il quale ai commi 6bis e 6ter, introdotti dall’art. 45 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ha richiamato espressamente le citate disposizioni statali) le amministrazioni comunali dovranno attenersi con particolare riguardo alla pubblicità ed efficacia degli atti di pianificazione generale, attuativa e relative varianti.

Per completezza, è appena il caso di ricordare che sull’applicazione delle disposizioni statali (prevalenti) di cui all’articolo 39 del citato D.Lgs. n. 33/2013 questo Dipartimento regionale aveva già esplicitato un preciso atto di indirizzo in occasione delle direttive impartite ai comuni con la circolare n. 1 del 19 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 22 del 29 maggio 2015.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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