Codice dei contratti: Paolo Gentiloni ha firmato il decreto sul dibattito pubblico?

Leggiamo, su un quotidiano on-line, che il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, avrebbe firmato in via definitiva, dopo il parere del Consiglio di Stato...

23/03/2018

Leggiamo, su un quotidiano on-line, che il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, avrebbe firmato in via definitiva, dopo il parere del Consiglio di Stato n. 359 del 12 febbraio 2018 (leggi notizia), il decreto previsto all’articolo 22, comma 2 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 540/2016 che fissa i criteri per l’individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e che definisce, altresì, le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.

Ma lo notizia letta ci crea un grande stupore per il fatto che:

  • non ci risulta che l’8a commissione del Senato abbia espresso il proprio parere in quanto nell’ultima seduta del 24 gennaio 2018 (vedi atti) ha esaminato lo schema di provvedimento senza esprimere alcun parere per il fatto stesso che, al termine della seduta, il presidente Stefano Esposito ha auspicato che "il provvedimento possa concludere il suo iter per la definitiva adozione. Come per l'atto del Governo n. 493, anche in questo caso ai fini dell'espressione del parere della Commissione, occorrerà comunque attendere il parere del Consiglio di Stato. Si riserva quindi in quella sede di verificare la possibilità di convocare nuovamente la Commissione per la conclusione dell'esame" ed alla fine, quindi, dell’esame stesso non è stato, quindi, espresso alcun parere;
  • dalla data del 24 gennaio 2018 l’8a commissione non si è più riunita e, quindi, non ha espresso il proprio parere specificatamente previsto al già citato comma 2 dell’articolo 22 del Codice dei contratti in cui è precisato che il decreto in argomento potrà essere approvato “previo parere delle Commissioni parlamentari competenti”.

Ricordiamo che il Dpcm per l'individuazione delle opere da sottoporre a dibattito pubblico avrebbe dovuto essere predisposto entro il 19 aprile 2017 mentre ad oggi, dopo i pareri resi dai ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali, dalle Camere e dal Consiglio di Stato, le osservazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviate al Mit il 7 novembre 2017, con cui si richiede anche eventuale parere di Conferenza Unificata che si è pronunciata con i pareri nn. 173/CU e 175/CU del 14 e 21 dicembre 2017, il nuovo parere del Consiglio di Stato n. 359 del 12 febbraio 2018 ed il parere della VIII Commissione della Camera dei Deputati reso il 20 febbraio 2018, si è in attesa del parere del’8a Commissione del Senato.

Probabilmente la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha già adeguato il testo del provvedimento alle osservazioni sia del Consiglio di Stato che dell’VIII Commissione della Camera ma non è possibile affermare che il provvedimento stesso sia stato già firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri perché se ciò fosse vero e se il provvedimento dovesse essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale prima del parere dell’8a Commissione del Senato ciò sarebbe contrario alla legge.

Il testo del provvedimento che alleghiamo alla presente notizia unitamente all’allegato contenente la lista delle opere che devono essere sottoposte obbligatoriamente a dibattito pubblico è costituito dai seguenti articoli:

  • Art. 1 - Oggetto
  • Art. 2 - Definizioni
  • Art. 3 - Ambito di applicazione
  • Art. 4 - Commissione nazionale per il dibattito pubblico
  • Art. 5 - Indizione del dibattito pubblico
  • Art. 6 - Coordinatore del dibattito pubblico e relativi compiti
  • Art. 7 - Funzioni e compiti dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore
  • Art. 8 - Svolgimento del dibattito pubblico
  • Art. 9 - Conclusione del dibattito pubblico
  • Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

Nell’Allegato 1, poi, richiamato dall’articolo 3 del provvedimento, vengono indicate la tipologia di opere e l’importo per i quali è obbligatorio il dibattito pubblico e che sono le seguenti:

  1. Autostrade e strade extraurbane con lunghezza oltre 15 km ed investimento superiore a 500 milioni di euro;
  2. Tronchi ferroviari con tracciato oltre 30 km ed investimento superiore a 500 milioni;
  3. Aeroporti con piste di lunghezza superiore a 1.500 metri ed investimento superiore a 200 milioni;
  4. Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione  interna  accessibili  a  navi di  stazza  superiore  a  1.350  tonnellate ed investimento superiore a 200 milioni;
  5. Interventi per la difesa del mare e delle coste con investimento superiore ai milioni;
  6. Interporti finalizzati al trasporto merci con investimento superiore ai 300 milioni;
  7. Elettrodotti aerei di tensione pari o superiore  a  380  kV con tracciato oltre 40 km;
  8. Impianti destinati a trattenere, regolare o   accumulare   le   acque   in modo durevole con   altezza   superiore   a   30  metri o che determinano un volume di invaso  superiore  a  40  milioni  di  metri cubi;
  9. Opere    che    prevedano    o    possano prevedere  trasferimento  d’acqua  tra regioni    diverse che  prevedono  trasferimenti  di portata uguale o superiore a 4 m3/s.
  10. Infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o artistico ed investimento superiore a 300 milioni di euro;
  11. Impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche ed investimento superiore a 300 milioni.

Come specificato, poi al comma 2 dell’articolo 3, gli importi precedentemente indicati sono dimezzati per opere rientranti in siti Unesco, parchi nazionali o regionali e aree marine protette.

Il dibattito pubblico può comunque essere indetto, per opere di importo al massimo inferiori di un terzo alle soglie, su richiesta della presidenza del consiglio, di un ministro direttamente interessato, di Regioni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluoghi interessati, di uno o più Comuni che rappresentino almeno 100mila abitanti, almeno 50mila cittadini dei territori interessati, almeno un terzo di cittadini di isole con meno di 100mila abitanti.
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore, poi,  può indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando ne rileva l’opportunità.

Non si effettua il dibattito pubblico:

  • per le opere realizzate con le procedure previste dagli articoli 159 e 163 del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all’articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  • per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
  • per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base del regolamento (UE) n. 347 del 17 aprile 2013, ovvero di altra norma europea.

Per ultimo, è opportuno segnalare che ma l’operatività del Dpcm, anche successivamente al parere dell’8° Commissione del Senato e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, è subordinata a un decreto del Ministro delle Infrastrutture con cui sarà istituita, ai sensi dell’art. 5 del Dpcm, la “Commissione nazionale per il dibattito pubblico”, che avrà, tra l’altro, il compito di:

  • monitorare il corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico e il rispetto della partecipazione del pubblico, nonché la necessaria informazione durante la procedura;
  • proporre raccomandazioni di carattere generale o metodologico per il corretto svolgimento del dibattito pubblico;
  • garantire che sia data idonea e tempestiva pubblicità ed informazione, anche attraverso la pubblicazione su apposita sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine alle determinazioni adottate per il funzionamento della Commissione, alle modalità della procedura del dibattito pubblico, ai pareri resi, alla documentazione tecnica riguardante l’intervento oggetto del dibattito pubblico nonché ai risultati delle consultazioni in corso o concluse.

Noi, restiamo in attesa del parere dell’8a Commissione del Senato e speriamo che, nel caso della notizia pubblicata su un quotidiano on-line relativa alla firma del Dpcm che fissa i criteri per l’individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, si tratti di una “fake news”.

In allegato il Dpcm aggiornato ai pareri e l’Allegato 1.

A cura di arch. Paolo Oreto

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