Previdenza Architetti e Ingegneri: nuovi chiarimenti dalla Cassazione

Considerato che l'iscrizione ad Inarcassa è preclusa agli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordina...

12/03/2018

Considerato che l'iscrizione ad Inarcassa è preclusa agli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, architetti e ingegneri dipendenti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo devono iscriversi alla gestione separata INPS e versare il contributo integrativo (4%) a Inarcassa.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza 30 gennaio 2018, n. 2282 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato una sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato un ingegnere non tenuto al versamento di alcuna contribuzione alla gestione separata INPS con riferimento ai redditi prodotti quale lavoratore autonomo, ritenendo che essendo lo stesso un dipendente pubblico e avendo per quell'anno versato a Inarcassa il contributo integrativo, la sua iscrizione alla gestione separata dovesse essere esclusa.

La decisione della Cassazione

Gli ermellini, ribaltando la tesi dei giudici di primo grado, hanno ricostruito la normativa previdenziale relativa ai professionisti architetti e ingegneri dipendenti che svolgono contestualmente attività di lavoro autonomo. In particolare, l'art. 2, comma 26 della Iegge n. 335/1995, ha previsto che sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.

Con la creazione della gestione separata, il legislatore ha inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione.

L'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.

Considerato che l'iscrizione a Inarcassa è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro, subordinato o comunque di altra attività esercitata, costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, nella forma di una maggiorazione percentuale applicata su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.

Il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione a Inarcassa, non genera la costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista (la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti e chi è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo, per tale motivo, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata INPS. La regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni

Contrari argomenti non possono desumersi dalla circostanza che il Regolamento di previdenza dell'INARCASSA abbia recentemente previsto che la "quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 del presente articolo", venga computata nell'ambito del "montante contributivo individuale". Tale retrocessione del contributo integrativo presuppone che il professionista sia iscritto a Inarcassa e abbia dunque titolo per beneficiare delle sue prestazioni, ciò che gli ingegneri e gli architetti che sono iscritti ad altra gestione previdenziale non possono fare.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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