Codice dei Contratti: Ingegneri contro il decreto sul Collaudo varato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Non piace al Consiglio Nazionale degli Ingegneri lo schema di decreto ministeriale, attuativo del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), sul collaudo...

20/04/2018

Non piace al Consiglio Nazionale degli Ingegneri lo schema di decreto ministeriale, attuativo del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), sul collaudo tecnico-amministrativo e sul collaudo statico dell’opera pubblica predisposto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) e approvato a maggioranza con il parere negativo dei rappresentanti dei Consigli nazionali degli Ingegneri e degli Architetti.

Già gli architetti avevano chiesto al Consiglio Superiore di rivedere lo schema di decreto prevedendo che la figura del collaudatore, libero professionista o pubblico dipendente, debba possedere il requisito dell’iscrizione all’Ordine Professionale.

Come gli architetti, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) "ritiene profondamente sbagliata la decisione dell’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di non inserire il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale per i pubblici dipendenti che, a norma dell’art. 102 del Codice, chiedono di essere iscritti all’Albo dei Collaudatori".

Una decisione, secondo il CNI, che, "contraddice i più elementari principi di parità di requisiti tra controllore e controllato e sottrae al rispetto di regole deontologiche l’importantissima funzione del collaudatore caratterizzata, oltre che da competenza, anche da terzietà".

Occorre ricordare - continua il CNI - che la legge 1086 del 1971 ed il DPR 380 del 2001 prevedono che il collaudatore statico debba essere iscritto all’Ordine di competenza da almeno dieci anni. Poiché le norme vigenti inducono le stazioni appaltanti ad utilizzare un unico professionista per svolgere anche la prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, il quale risulta essere spesso più complesso del collaudo statico, è logico ritenere che il requisito dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo debba valere per lo svolgimento di entrambe le prestazioni".

"Contrasteremo - conclude il CNI - in ogni sede appropriata la posizione dell’Assemblea del CSLLPP cercando di ristabilire i principi della parità di condizioni tra soggetti pubblici e privati chiamati a svolgere la stessa prestazione professionale senza offrire alla committenza, e quindi alla società, le medesime garanzie".

Per avere un quadro completo, occorre ricordare e ripercorrere la normativa in materia.

Legge 5 Novembre 1971, n. 1086 recante "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica":

  • Art. 2. (Progettazione, direzione ed esecuzione), comma 3: "Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato".
  • Art. 7 (Collaudo statico), comma 2: "Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera".

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia":

  • Art. 67 (Collaudo statico), comma 2: "Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera".

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici":

  • Art. 102 (Collaudo e verifica di conformità), comma 8: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità".
  • Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 16: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»":

  • Art. 216 (Nomina del collaudatore), comma 3: "Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale".

Nonostante le proteste di architetti e ingegneri, è facile osservare che la normativa in vigore prevede per il collaudo disposizioni diverse nel caso la prestazione sia svolta da liberi professionisti, che dovranno obbligatoriamente avere almeno 5/10 anni di iscrizione all'albo, o da dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, che potranno svolgere la prestazione anche senza iscrizione all'albo.

Il CSLP non ha, quindi, fatto altro che ricalcare la normativa in vigore che, giusta o sbagliata, prevede proprio che i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possano non essere iscritti all'albo. Piaccia o no, la norma è questa e se architetti e ingegneri vorranno cambiarla dovranno agire sulla norma di rango primario e poi, a cascata, su quella attuativa.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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