Il tallone di Achille delle polizze all risks: l’obbligo di segnalazione delle circostanze

Dall’emanazione del decreto legge n.138/2011 ad oggi, il mercato assicurativo delle polizze di Responsabilità Civile Professionale si è notevolmente modifica...

di Cristina Marsetti - 31/05/2018

Dall’emanazione del decreto legge n.138/2011 ad oggi, il mercato assicurativo delle polizze di Responsabilità Civile Professionale si è notevolmente modificato e, soprattutto nel ramo delle professioni tecniche, è stato progressivamente monopolizzato dalle polizze all risks, note per rispondere per qualunque rischio.

Purtroppo però la fama non corrisponde sempre al vero.

La maggior parte delle polizze all risks prevede l’obbligo di tempestiva denuncia delle circostanze, ma nessuna compagnia definisce con esattezza cosa sia considerato circostanza (in alcune “qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento”, in altre “situazioni oggettivamente suscettibili di causare danni”) e la mancata comunicazione tempestiva può comportare la perdita del diritto all’indennizzo o una sua riduzione.

Sulla base della mia esperienza professionale posso affermare che è considerata circostanza qualsiasi atto o fatto noto all’assicurato da cui potrebbe nascere una richiesta di risarcimento.

Esempio:

Se il progettista degli impianti viene messo a conoscenza di un problema strutturale (spesso il danneggiato segnala a tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione di un’opera il problema riscontrato) deve effettuare la segnalazione anche se non ritiene di avere alcuna responsabilità rispetto al problema segnalato perché non è escluso che venga citato in giudizio qualora il problema non venisse risolto.

La ratio dell’obbligo di segnalazione delle circostanze è di dare la possibilità alla compagnia di intervenire per limitare gli esborsi trovando, per esempio, un accordo stragiudiziale con il danneggiato se l’assicurato è responsabile del danno o attuando altre azioni qualora non lo fosse.

Nell’esempio suddetto, se l’assicurato denunciasse la circostanza non appena ne venisse a conoscenza, la Compagnia potrebbe fare una perizia giurata per evidenziare l’assenza di responsabilità in capo all’assicurato rispetto al problema segnalato scongiurando in tal modo la chiamata in causa (e quindi l’intervento della Compagnia) che, qualora avvenisse, comporterebbe per il danneggiato il rischio di lite temeraria.

Per far fronte a tale problematica ed evitare contestazioni con la Compagnia di Assicurazione in relazione al momento in cui l’assicurato è venuto a conoscenza della circostanza e quello di denuncia dell’evento agli assicuratori, alcuni broker hanno introdotto la clausola del Continuous Cover che prevede la copertura a determinate condizioni anche delle richieste di risarcimento conseguenti a circostanze non segnalate.

Se l’impiantista dell’esempio suddetto non segnalasse la circostanza, evidentemente non ritenendola tale, l’eventuale richiesta danni potrebbe essere coperta ugualmente, mentre in assenza di tale garanzia il sinistro potrebbe venir rigettato.

Sulla scorta di quanto sopra è senz’altro preferibile stipulare una polizza che preveda la facoltà della denuncia delle circostanze piuttosto che l’obbligo.

Tuttavia non bisogna dimenticare che non sono mai assicurabili situazioni conosciute. Sono pertanto sempre escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento conseguenti a circostanze note prima della stipula della polizza.

Ciò non costituirebbe un grosso problema se l’assicurato rinnovasse nel tempo la medesima polizza.

Ma l’assicurato si trova spesso ad avere una nuova polizza rispetto all’annualità precedente, a volte per propria consapevole scelta, a volte senza neppure rendersene conto perché è il proprio intermediario che decide il cambiamento tra un Syndacate ed un altro (i Lloyd’s non sono una compagnia di assicurazione nell’accezione italiana del termine, ma più associazioni di singoli assicuratori, ciascuna chiamata Syndacates, ognuna delle quali agisce autonomamente nell’assunzione dei rischi decidendo le condizioni ed i premi della propria polizza), oppure perché la polizza è stata stipulata senza tacito rinnovo (in tal caso ogni anno si tratta di un nuovo contratto, anche se con la medesima Compagnia e alle medesime condizioni).

Nei suddetti casi l’assicurato è chiamato alla compilazione di un nuovo modulo di Proposta, il questionario previsto per la valutazione del rischio e la definizione del premio di polizza.

È necessario dedicare sempre la massima attenzione ogni qualvolta si è chiamati a compilare un nuovo questionario ed a sottoscrivere le relative dichiarazioni, non solo quelle circa la conoscenza di circostanze.

In particolare segnalo la presenza sul mercato di polizze all risks con questionari che prevedono l’acquisizione di informazioni molto dettagliate rispetto all’attività svolta l’annualità precedente alla stipula e l’impegno di comunicazione, a volte addirittura immediata, di ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nel questionario stesso, pena la perdita del diritto all’indennizzo. Per l’assicurato è di fondamentale importanza, invece, che la polizza copra qualunque attività sia abilitato a compiere senza riferimenti a quanto svolto l’anno precedente che, peraltro, potrebbe non essere neppure rappresentativo delle effettive prestazioni svolte nel corso dell’intera carriera.

Obbligo o facoltà, è quindi importante segnalare le circostanze man mano che si presentano  :  sarebbe infatti difficile ricordare tutte le circostanze di cui si è venuti a conoscenza nel corso di diversi anni per lasciarle in carico, tutte insieme, alla Compagnia con cui si è assicurati (ciò deve essere previsto da apposita garanzia, la deeming clause) nel momento in cui la si volesse cambiare o si fosse costretti a cambiarla perché, ad esempio, la compagnia ha eliminato il ramo RC professionale tecnici o perché la stessa ha deciso di disdettare la polizza, eventualità prevista in molti testi di polizza in caso di sinistro, o di non rinnovarla.

Prima di effettuare la segnalazione di una circostanza è però importante accertarsi che non venga considerata alla stregua di una richiesta di risarcimento, eventualità dalla quale potrebbero derivare spiacevoli sorprese in fase di rinnovo della polizza quali l’incremento del premio o la disdetta.

E purtroppo quanto sopra indicato non è desumibile dalla lettura dei testi di polizza.

È evidente che la scelta della polizza RC professionale è tutt’altro che semplice perché l’assenza di una specifica cultura assicurativa non consente generalmente ai tecnici di comprendere le insidie celate nel contratto di polizza, con il rischio di incorrere in errate valutazioni o sottovalutazioni che potrebbero rivelarsi fatali.

È pertanto opportuno affidarsi ad un intermediario, professionista che si assume la responsabilità della propria prestazione professionale la cui qualità è garantita dall’IVASS, Ente Pubblico istituito per garantire ai cittadini la qualità delle prestazioni svolte dagli iscritti e agli iscritti il rispetto degli obblighi deontologici.

A cura di Cristina Marsetti (c.marsetti@allins.it)
Ingegnere libero professionista e intermediario assicurativo

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