Terremoto Centro Italia: La Camera approva la conversione del decreto-legge n. 55

Nella seduta di ieri la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge: S. 435 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto...

20/07/2018

Nella seduta di ieri la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge: S. 435 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Approvato dal Senato già approvato dal Senato in data 28 giugno 2018. La legge di conversione sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni.

Il provvedimento è stato licenziato dalla Camera dei Deputati nel testo già approvato dal Senato e vengono confermate, quindi, le novità relative alle difformità edilizie, la predisposizione delle Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione e le Deroghe alla disciplina sulle distanze dal confine stradale.

Con il nuovo articolo 1-sexies rubricato “Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell’accelerazione dell’attività di ricostruzione odi riparazione degli edifici privati” è previsto che in caso di interventi edilizi sugli edifici privati realizzati prima degli eventi sismici del 24agosto 2016 in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al DPR n.380/2001, o in difformità da essa, il proprietario dell’immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, può presentare, contestualmente alla domanda di contributo, segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 37, comma 4, nonché all’articolo 93 del citato DPR n.380/2001,avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell’immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell’autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione. È fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui al predetto articolo 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l’abuso.

Con il nuovo articolo 1-quinquies rubricato “Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione” è disposto che il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici predisponga e pubblichi sul proprio sito internet istituzionale Linee Guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione. La norma indica la finalità di assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici verificatisi, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché di fornire indicazioni utili per l'interpretazione e il coordinamento della medesima normativa. Al Commissario Straordinario è assegnato un termine per provvedere a tale adozione, di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sentito il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e i soggetti attuatori degli interventi.

Con il nuovo articolo 1-quater recante “Deroghe alla disciplina sulle distanze dal confine stradale” è previsto che, in deroga alle norme che disciplinano le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, è consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche all’interno della fascia di rispetto stradale, a condizione che la ricostruzione non crei pregiudizio per la sicurezza stradale e sia comunque rispettata la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente. La deroga è rilasciata in sede di conferenza di servizi dall’ente proprietario della strada.

In allegato il testo della legge di conversione approvata prima al Senato e poi alla Camera dei deputati unitamente al testo a fronte del decreto-legge originario e del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Utili indicazioni sul testo del decreto-legge così come modificato dalla legge di conversione possono essere rilevate nel Dossier predisposto dal Servizio studi della Camera e del Senato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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