Gare pubbliche e segretezza: alla S.A. l’accertamento e la valutazione di collegamenti tra le offerte

Rientra nella sfera di competenza della stazione appaltante procedere all’accertamento e alla valutazione della sussistenza di indici di collegamento tra le ...

12/07/2018

Rientra nella sfera di competenza della stazione appaltante procedere all’accertamento e alla valutazione della sussistenza di indici di collegamento tra le offerte presentate e tale valutazione è sindacabile solo dal giudice amministrativo, se viziata da manifesta illogicità o travisamento dei fatti.

Questo in sintesi il contenuto della Delibera n. 540 del 6 giugno 2018 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito un parere di precontenzioso ai sensi dell'art. 211, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) in riferimento alla richiesta presentata da un'impresa per la sua esclusione da una procedura di gara, effettuata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’esistenza di una situazione di collegamento sostanziale con un’altra società partecipante alla medesima procedura, tale da far ritenere sussistente l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

Entrando nel dettaglio, nel caso esaminato dall'Anticorruzione i rapporti di parentela tra i titolari delle due imprese partecipanti alla procedura selettiva.

Ciò premesso e considerato che rientra nella sfera di competenza della stazione appaltante procedere all’accertamento e alla valutazione in concreto della sussistenza di indici di collegamento tra le offerte presentate e che tale valutazione è sindacabile solo dal giudice amministrativo, se viziata da manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in esame i rapporti di parentela tra i titolari delle due imprese partecipanti alla procedura selettiva, accompagnati dalle significative circostanze di fatto evidenziate dall’amministrazione aggiudicatrice, costituiscono elementi che - per la loro consistenza e gravità - possono considerarsi astrattamente idonei e sufficienti a denunciare l’esistenza di una relazione tra i concorrenti interessati, tale da far ritenere che le rispettive offerte possano provenire da un unico centro decisionale, con potenziale violazione dei principi di segretezza delle offerte e di par condicio fra i concorrenti.

Per questo motivo l'ANAC ha confermato che nel caso di specie appaiono rispettati i costrutti ermeneutici elaborati in materia.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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