Espropriazione di beni a favore del Demanio dello Stato in regime di esenzione dalle imposte indirette

L'espropriazione per pubblica utilità di beni in favore del Demanio dello Stato, a prescindere dalla qualificazione dell’ente espropriante, prevede l'esenzio...

24/09/2018

L'espropriazione per pubblica utilità di beni in favore del Demanio dello Stato, a prescindere dalla qualificazione dell’ente espropriante, prevede l'esenzione delle imposte indirette (imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo e tasse ipotecarie).

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 19 settembre 2018 con la quale ha risposto a dei quesiti formulati da soggetti che, nell’ambito della procedura espropriativa delle aree necessarie per l’esecuzione di opere pubbliche, agiscono in veste di concessionari dello Stato e curano le relative formalità e volture inerenti il passaggio di tali aree a favore del “Demanio dello Stato”.

In particolare, viene chiesto di conoscere se, per gli atti di esproprio conclusi, in cui tali soggetti agiscono solo in qualità di concessionari delegati, mentre l’effettivo beneficiario della procedura è il "Demanio dello Stato", possa applicarsi l'esenzione dall’imposta di registro disposta, per i trasferimenti a favore dello Stato, dall’articolo 57, comma 8, del Testo Unico dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131.

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'art. 57,comma 8, del Testo Unico dell’imposta di registro stabilisce che "Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l’imposta è dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa; (…) l’imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato".

La norma in esame stabilisce l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti di esproprio e per gli atti di cessione volontaria, posti in essere in dipendenza di una procedura di esproprio, qualora l’espropriante o l’acquirente sia lo Stato. Il riferimento allo stato della qualifica di “espropriante o acquirente” la norma consente di ricomprendere nell’ambito di applicazione dell’esenzione anche le procedure di esproprio nelle quali l’ente espropriante è un soggetto diverso dallo Stato, purché, in questi casi, il trasferimento del diritto di proprietà sui beni espropriati avvenga direttamente ed immediatamente a favore del “Demanio dello Stato”.

Ai fini dell’esenzione dall’imposta di registro non è, dunque, necessario che nei procedimenti di esproprio lo Stato rivesta sia la qualifica di espropriante che quella di soggetto acquirente. Conseguentemente, tale esenzione troverà applicazione sia nel caso in cui lo Stato sia il soggetto espropriante sia nel caso in cui lo stesso, pur non essendo il soggetto “espropriante”, sia però il soggetto “acquirente”.

Non sono, inoltre, dovute le imposte ipotecaria e catastale, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3, del D. lgs 31 ottobre 1990, n. 347 (di seguito TUIC), i quali – con disposizioni aventi analoga formulazione – prevedono che non sono soggette a tali imposte le formalità e le volture “eseguite nell’interesse dello Stato”.

In relazione ai medesimi trasferimenti, non è dovuta neanche l’imposta di bollo e le tasse ipotecarie.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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