Fresato d’asfalto: poca chiarezza sull’applicazione della norma

Nonostante la recente pubblicazione del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69 recante “Regolament...

11/10/2018

Nonostante la recente pubblicazione del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (Gazzetta ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018), sono tanti i dubbi interpretativi degli operatori del settore.

Dubbi che la Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente ha provato a fugare con la pubblicazione della nota del 5 ottobre 2018, prot. 16293 recante "Chiarimenti circa l’interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" con la quale ha risposto alle domande formulate da SITEB - Strade Italiane e Bitumi e riprese dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

L'argomento riguarda il c.d. “fresato d’asfalto” ovvero, con citazione tratta dalla norma tecnica UNI EN 13108-8, del “conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura degli strati del rivestimento stradale, che può essere utilizzato come materiale costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a caldo”, e la sua classificazione come sottoprodotto o residuo di produzione che è stata da tempo oggetto di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale che avrebbe dovuto essere concluso con l’entrata in vigore del D.M. n. 69/2018.

La prima richiesta di chiarimento da parte di SITEB ha riguardato il rapporto intercorrente, ovviamente in relazione alla specifica tipologia di rifiuto di cui si discute, tra le disposizioni di cui al D.M. n. 69 e le previsioni di cui al D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.

Per rispondere al quesito il Ministero ha prima ricostruito il quadro normativo di riferimento e poi rilevato che il D.M. n. 69/2018 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso. "Conseguentemente - rileva la nota del Ministero dell'Ambiente - l’adozione del decreto ministeriale del 2018 ha determinato la cessazione dell’applicazione, nei limiti che a seguire verranno chiariti, delle previsioni di cui al D.M. 05/02/1998, ovviamente solo per i rifiuti di conglomerato bituminoso (codice EER 17.03.02). Difatti, è indispensabile sottolineare che restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il D.M. n. 69 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a) b) e c) dell’allegato 1, non potendo, visto il tenore della delega che si legge al comma 2 dell’articolo 184-ter, incidere su aspetti, quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero".

Il Ministero ha anche chiarito che:

  • con la dicitura “laboratorio certificato” richiamata nell’allegato 1 parte b) par.b.2.1) del DM n. 69/2018, si intende “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015”;
  • per quanto attiene agli scopi specifici per i quali è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso, individuati nell’allegato 1 parte a) del DM n. 69/2018, ed in particolare "per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali", con il termine “strade” si intendono ricompresi tutti i manufatti stradali;
  • nella sezione della dichiarazione di conformità di cui all’allegato 2 del DM n. 69/2018, relativa alla “anagrafica del produttore”, per "cantiere di provenienza" si intende il cantiere di provenienza del fresato.

Le risposte del Ministero non hanno però sciolto i dubbi interpretativi rilevati dall'ANCE all'indomani della pubblicazione del D.M. n. 69/2018 che, anzi, ha evidenziato come rischiano di crearne di nuovi e quindi di limitare l’ambito applicativo della nuova disciplina.

Secondo i costruttori mancherebbe "...qualsiasi indicazione in merito alle procedure di “adeguamento” delle autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del dm 69/2018 e per le quali  il “periodo transitorio” terminerà il prossimo 30 ottobre e non sono definite le modalità con le quali poter avviare una “nuova” attività di produzione di fresato d’asfalto come EOW, con il rischio che a livello locale si diffondano prassi molto differenti o, in assenza di indicazioni, il “blocco” da parte delle pubbliche autorità".

Di seguito uno schema riepilogativo dei principali contenuti della nota ministeriale:

Sul rapporto tra DM n. 69/2018 e DM 05/02/1998, secondo l'ANCE l'indicazione del Ministero "rischia di ingenerare confusione tra ciò che è rifiuto e ciò che ha cessato di esserlo. Un esempio per tutti i cd. limiti quantitativi massimi lavorabili, i quali sono previsti dal dm del 1998 o contenuti nelle autorizzazioni al recupero dei rifiuti mentre non dovrebbero essere applicabili al fresato d’asfalto end of waste, ossia non rifiuto".

In riferimento alle risposte su "Dichiarazione di conformità e cantiere di provenienza", secondo i costruttori "il ministero si limita a precisare che “per cantiere di provenienza si intende il cantiere di provenienza del fresato”. Pertanto in ogni dichiarazione di conformità andrà indicato il cantiere/cantieri nel/nei quale/quali il fresato è stato prodotto con tutte le innegabili complicazioni sul piano pratico. L’interpretazione fornita dal ministero solleva numerosi dubbi e rischia di compromettere l’applicazione della nuova procedura per la gestione dell’end of waste. Appare innanzitutto poco corretto il riferimento al termine “fresato”: termine che non viene utilizzato nel dm 69/2018 e del quale quindi manca una vera e propria definizione".

Secondo l'ANCE "se, come sembra, per fresato si deve intendere il “rifiuto”, si creano nuove problematiche operative, in quanto la dichiarazione di conformità deve essere redatta dal produttore del “granulato di conglomerato bituminoso” - ossia il fresato che ha cessato di essere rifiuto - e quindi da un soggetto che può non essere il produttore del rifiuto.
A ciò si aggiunga che il lotto di “granulato di conglomerato bituminoso” (fino a 3000 mc) previsto dal dm 69/2018 può, evidentemente,  derivare anche da più conferimenti e quindi da più cantieri.
Ne deriva che a voler seguire le indicazioni del ministero, ciascuna dichiarazione di conformità dovrebbe essere corredata dai dati di tutti i cantieri dai quali è stato conferito il fresato rifiuto e che hanno contribuito a creare il lotto di EOW! Si tratta di un adempimento sostenibile solo nel caso di grandi committenze e grandi opere, mentre rischia di essere di difficile, se non impossibile,  applicazione in tutti i casi nei quali il lotto deriva da un insieme di conferimenti derivanti da piccoli e medi interventi, che rappresentano peraltro la gran parte dell’attività del settore".

In allegato la nota del ministero dell’Ambiente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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