Cessione di diritti volumetrici soggetta ad imposta di registro, ipotecaria e catastale

L'atto di cessione di volumetria è assimilabile al trasferimento di un diritto reale immobiliare e, pertanto, soggetta ad imposta di registro nella misura de...

26/10/2018

L'atto di cessione di volumetria è assimilabile al trasferimento di un diritto reale immobiliare e, pertanto, soggetta ad imposta di registro nella misura del 9% e ad imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro.

Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 80/E del 24 ottobre 2018 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito presentato per conoscere la disciplina relativa all'imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa all'atto di cessione dei diritti volumetrici.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta in contrasto con la soluzione prospettata dall'interpellante, affermando che l’atto avente ad oggetto la cessione di diritti volumetrici da un Comune ad una società, da porre in essere in esecuzione di quanto previsto dalla convenzione attuativa di un piano particolareggiato che interessa alcune aree ed edifici situati nel Comune ed avente ad oggetto la realizzazione di interventi edilizi, non può beneficiare del trattamento di favore di cui all’articolo 20 della legge n. 10/1977 e quindi non è soggetto ad imposta di registro in misura fissa o esente dalle imposte ipotecaria e catastale.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale soluzione è coerente con l’indirizzo assunto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze che, con nota prot. n. 32399 del 23 luglio 2018, ha affermato che non possibile “applicare il regime di favore con riferimento ad atti che, pur se genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non appaiono riconducibili alla tipologia di atti relativi e connessi all’attuazione della disciplina individuata dalla legge n. 10 del 6 1977 e successive modifiche, vuoi perché in tali atti non è individuata compiutamente la disciplina cui ricondurre la tipologia di intervento edilizio, vuoi perchè la disciplina applicabile a tali atti è differente o comunque non connessa a quella di cui alla legge n. 10 del 1977 e successive modificazioni”.

Anche la Corte di Cassazione ha precisato che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle “… di carattere eccezionale che (…) esigono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione (…) e non ammettono interpretazioni analogica o estensiva (…) con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa” (sentenza Corte di Cassazione, sez. V, 7 maggio 2008, n. 11106).

Dunque, l'atto di cessione di volumetria è assimilabile al trasferimento di un diritto reale immobiliare ed è pertanto soggetta ad imposta proporzionale di registro, sconta l’imposta di registro nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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