Anci: Nota sull’utilizzo obbligatorio dal 18 ottobre dei mezzi di comunicazione elettronici

L’Anci (Assoiazione Nazionale Comuni Italiani) ha recentemente pubblicato una nota operativa sull’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare me...

22/10/2018

L’Anci (Assoiazione Nazionale Comuni Italiani) ha recentemente pubblicato una nota operativa sull’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara così come disposto dal comma 2 dell’articolo 40 del Codice dei contratti che così recita “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.

La nota operativa dell’Anci suddivisa nei seguenti paragrafi:

  1. inquadramento normativi;
  2. utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione;
  3. distinzione tra utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione, e strumenti di comunicazione digitali;
  4. altre modalità operative in deroga e nelle more delle linee guida in materia di digitalizzazione delle procedure,

è molto importante per le piccole stazioni uniche appaltanti (Piccoli Comuni) che, non essendosi convenzionati con centrali uniche di committenza o soggetti aggregatori che posseggono piattaforme telematiche e/o non avendo risorse per acquistare l'accesso ad altre piattaforme presenti sul mercato, sarebbero in grande difficoltà.

La nota, pur ribadendo che l'utilizzo di piattaforme elettroniche risponde all'adempimento di cui al citato comma 2 dell’art. 40, offre una lettura sistematica delle norme, orientata - nelle more dell'implementazione del processo di digitalizzazione delle procedure di gara - a consentire l'utilizzo, in deroga, dei tradizionali mezzi di comunicazione e scambio di informazioni.

Nella nota è precisato che nell’art. 52 del Codice dei contratti, con riferimento alla presentazione dell’offerta, è stabilito che le amministrazioni possano ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle seguenti ipotesi derogatorie:

  1. a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file, che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
  2. i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
  3. l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
  4. i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
  5. l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso. In tali casi, però, le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario (art. 52, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

La nota viene, poi, conclusa con la precisazione che anche dopo il 18 ottobre u.s., resta comunque possibile, per la presentazione dell’offerta, la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte (tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la possibilità di presentare l’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata). Ovviamente, il ricorso a tali altri mezzi, costituendo una deroga, andrà motivato nei termini anzidetti, nella relazione unica (comma 3 dell’articolo 52).

In allegato la nota operativa sull’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 

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