Decorrenza termini per impugnare l'esclusione: nuova sentenza del TAR

In difetto della formale comunicazione dell’atto di esclusione o in mancanza di pubblicazione di tale atto sulla piattaforma telematica della stazione appalt...

23/10/2018

In difetto della formale comunicazione dell’atto di esclusione o in mancanza di pubblicazione di tale atto sulla piattaforma telematica della stazione appaltante, il termine per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi decorre in ogni caso dal momento dell’avvenuta conoscenza degli stessi, purché siano immediatamente percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell’interessato.

Lo ha chiarito la Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con la sentenza n. 1297 del 15 ottobre 2018 con la quale ha respinto il ricorso presentato per l'annullamento del provvedimento d esclusione ad una gara della ricorrente.

Il Tribunale amministrativo ha ricordato che il c.d. rito super accelerato (art. 120, comma 2 bis del c.p.a.) non comporta l’inapplicabilità del generale principio sancito dall’art. 41, comma 2 del c.p.a. secondo cui il termine per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi decorre in ogni caso dal momento dell’avvenuta conoscenza degli stessi, purché siano immediatamente percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell’interessato.

Sebbene l’art. 204, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), nella disciplina del c.d. rito super-speciale previsto per l’impugnazione degli atti di esclusione e di ammissione (d)alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, faccia riferimento, ai fini della decorrenza dell’ivi previsto termine d’impugnazione di trenta giorni, esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo telematico della stazione appaltante (ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016), questo non implica l’inapplicabilità del generale principio sancito dall’art. 41, comma 2, del c.p.a. e riaffermato nel comma 5, ultima parte, dell’art. 120, per cui, in difetto della formale comunicazione dell’atto - o, per quanto qui interessa, in difetto di pubblicazione dell’atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante -, il termine decorre dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’atto stesso, purché siano percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell’interessato in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall’ordinamento processuale.

Per cui, in difetto della formale comunicazione dell’atto, il termine decorre, comunque, dal momento dell’intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare, ma ciò a patto che l’interessato sia in grado di percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall’ordinamento processuale. In altri termini, “la piena conoscenza dell’atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso” (Cons. St. 5870 del 2017)”. Laddove si tratti, come nel caso di specie, della impugnazione di un provvedimento di esclusione, la conoscenza dei relativi profili lesivi deve ritenersi insita nella percezione della sua adozione da parte dell’impresa esclusa, tanto più se acquisita congiuntamente a quella delle relative ragioni determinanti.

Conseguentemente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, proposto dalla parte ricorrente solo in data 25.5.2018, non può che essere considerato tardivo, nella parte in cui si rivolge avverso il provvedimento di esclusione, di fatto adottato dalla commissione di gara in occasione della seduta del 15.2.2018 e portato a conoscenza dell’impresa appellante (per il tramite del suo rappresentante) alla seduta del 30.3.2018.

Ne consegue che se il dies a quo di cui al combinato disposto degli artt. 120, comma 2 bis cod. proc. amm. e 29, comma 1 dlgs n. 50/2016 come novellato sul punto dal dlgs 19 aprile 2017, n. 56 ha una ratio garantista nel senso di affermare l’impugnabilità del provvedimento sin dal momento in cui si può avere piena conoscenza dei relativi vizi, nel caso di specie non è possibile mettere in discussione che sin dalla data del 9.3.2018 il delegato dell’impresa e quindi l’impresa stessa avessero piena consapevolezza dei vizi della esclusione medesima. Pertanto, non vi è giustificazione alcuna nella fattispecie de qua per derogare ai principi generali sanciti dall’art. 41, comma 2 cod. proc. amm., se non a patto di consentire alla impresa ricorrente una ingiustificata remissione in termini rispetto al termine decadenziale per impugnare, a fronte di un comportamento indubbiamente negligente della stessa ditta e quindi non meritevole di tutela sul piano giuridico.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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