Forniture di calcestruzzo: da ANCE e CNI un Focus su ruoli e responsabilità

Nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato, nel 2017, tra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance)...

23/11/2018

Nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato, nel 2017, tra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), è stata affrontata la problematica della sicurezza sul lavoro nelle forniture di calcestruzzo in cantiere ed elaborato, in collaborazione con Atecap (Associazione tecnico economica del calcestruzzo preconfezionato), un “focus” con l’obiettivo di evidenziare l’importanza del coordinamento tra i vari soggetti che operano nei cantieri edili, per garantire adeguati livelli di sicurezza.

La realizzazione del Focus, inviato dal CNI a tutti gli Ordini territoriali con la circolare n. 315 del 14 novembre 2018, è stata necessaria per far fronte all'obbligo previsto dal Testo unico sicurezza lavoro (TUSL) di informare e coordinare reciprocamente impresa affidataria e impresa fornitrice, anche considerato che la fornitura di materiali non prevede l’obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Come evidenziato dalla circolare del CNI "Sull’argomento, il Ministero del Lavoro ha emanato, il 10 febbraio 2011, una lettera circolare con la quale ha trasmesso la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere, che contiene le indicazioni operative, rivolte sia al lavoratore dell’impresa fornitrice di calcestruzzo sia a quello dell’impresa esecutrice, su come attuare il coordinamento reciproco regolamentato dal citato art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.".

"Sia con la procedura che con una successiva nota agli Ispettori del lavoro del 2016 - riporta la circolare del CNI - il Ministero ha anche chiarito la differenza che c’è fra mera fornitura, che prevede l’applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 81/08, e posa in opera del calcestruzzo, per la quale invece è necessario redigere il POS: si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera".

Secondo ANCE e CNI la discriminante non è l’uso della pompa o dell’autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera, che si esplica, appunto, nello svolgimento, da parte del lavoratore dell’impresa fornitrice, di operazioni che competono ai lavoratori dell’impresa esecutrice.

Per tale motivo, i documenti informativi scambiati fra le due imprese sono ai fini della prevenzione dei rischi dei lavoratori, più calzanti di un POS, i cui contenuti minimi, indicati dal Testo Unico sulla Sicurezza, non possono essere rispettati da un fornitore di calcestruzzo per mancanza delle informazioni richieste dal legislatore.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 

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