Linee guida ANAC non vincolanti non idonee a delegittimare l'operato delle stazioni appaltanti

Le linee guida ANAC di natura "non vincolante", previste genericamente al comma 2 dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), non risult...

28/11/2018

Le linee guida ANAC di natura "non vincolante", previste genericamente al comma 2 dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità/illegittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara.

Questo è uno dei contenuti più interessanti della sentenza n. 6026 del 22 ottobre 2018 emessa dal Consiglio di Stato per risolvere un ricorso presentato contro una decisione di primo grado.

In particolare, tra i motivi del ricorso, la ricorrente si era lamentata che ci fosse una discrasia fra la legge di gara e le prescrizioni di cui alle linee guida dell’ANAC n. 2 del 21 settembre 2016 relative all'Offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente ha censurato, infatti, l’illegittimità dell’intera procedura di gara, la quale risulterebbe irrimediabilmente viziata a causa dell’indebita commistione fra requisiti soggettivi del concorrente e requisiti oggettivi dell’offerta risultante dalla lex specialis.

Al riguardo i giudici di Palazzo Spada hanno osservato che, trattandosi di linee guida "non vincolanti", esse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara. Tali linee guida rappresentano soltanto uno "strumento di regolazione flessibile", in quanto tale volto all’incremento "dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti".

Il Consiglio di Stato ha anche ammesso che pur essendo non vincolanti, scelte difformi da parte della stazione appaltante possono essere censurate in caso di palesi profili di irragionevolezza e abnormità (nel caso di sepcie non ravvisabili). A fronte di lavorazioni non caratterizzate da altissimo contenuto tecnico e da una certa ripetitività non appare irragionevole la scelta della stazione appaltante di delineare indicatori di valutazione fondati essenzialmente sulla valutazione della struttura di impresa, sull’organizzazione del personale e sull’organizzazione tecnica del singolo concorrente. Non può del resto essere condivisa la tesi dell’appellante secondo cui i parametri di valutazione in tal modo delineati non avrebbero in alcun modo consentito di tenere conto dei profili tecnici dell’offerta e delle caratteristiche dei beni e dei servizi offerti.

Lo svolgimento dei lavori e dei servizi messi a gara non richiedeva una complessa attività di progettazione, ma soltanto una adeguata organizzazione delle lavorazioni e dei servizi posti a fondamento della lex specialis. Conseguentemente può risultare opinabile, ma non certamente abnorme, la scelta della stazione appaltante di valorizzare, ai fini valutativi, gli elementi relativi all’organizzazione del personale e all’organizzazione tecnica.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata