Decreto fiscale: in Gazzetta la legge di conversione

Entra in vigore oggi la legge 17 dicembre 2018, n. 136 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante d...

19/12/2018

Entra in vigore oggi la legge 17 dicembre 2018, n. 136 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018. Nella stessa Gazzetta è stato, poi, pubblicato, anche, il decreto-legge n. 119/2018 coordinato con le modifiche introdotte dalle legge di conversione.

Il decreto legge n. 119/2018 ha subito numerose modifiche rispetto alla versione originaria, pubblicata il 23 ottobre 2018. Ne scaturisce un testo ricco e articolato, all’interno del quale si trovano sia misure di carattere tributario sia disposizioni di diverso tenore.

Il decreto originariamente costituito da 27 articoli e nel testo definitivamente approvato da 64 articoli è suddiviso nei seguenti 2 Titoli:

  • Titolo I (artt. 1-20; oggi 35 articoli) - Disposizioni in materia fiscale
  • Titolo II (artt. 21-27; oggi 2 articoli) - Disposizioni finanziare urgenti e disposizioni in materia sanitaria

Il Titolo I è suddiviso nei seguenti 3 Capi:

  • Capo I (artt. 1-9; oggi 11 articoli) - Disposizioni in materia di pacificazione fiscale
  • Capo II (artt. 10-16-septies; oggi 16 articoli) - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario
  • Capo III (artt. 17-20; oggi 8 articoli) - Altre disposizioni fiscali.

Gli articoli da 1 a 9 del provvedimento recano disposizioni in materia di pacificazione fiscale, che consentono ai contribuenti la definizione agevolata (senza sanzioni o interessi e mediante pagamento rateale) dei processi verbali di constatazione, degli avvisi di accertamento, dei carichi di riscossione tra il 2000 e il 2017, delle controversie tributarie pendenti con l'Agenzia delle entrate. E' previsto inoltre l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro dal 2000 al 2010. Gli articoli da 10 a 16-septies recano norme di innovazione del processo tributario e di semplificazione fiscale, che prevedono l'emissione delle fatture entro dieci giorni dall'effettuazione delle operazioni, la modifica dei termini dell'annotazione, l'abrogazione dell'obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti, la possibilità di detrazioni IVA con riferimento ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo. Con gli articoli dal 17 al 20 vengono definite altre disposizioni fiscali che riguardano la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, il rinvio della lotteria dei corrispettivi e la materia delle accise. Gli articoli da 21 a 26 contengono disposizioni finanziarie urgenti che autorizzano la spesa di 40 milioni per il contratto di programma di Ferrovie dello Stato, uno stanziamento di 735 milioni a favore del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese, un incremento di 26,4 milioni per la ristrutturazione dell'autotrasporto e di 130 milioni a favore del Fondo per le missioni internazionali, una proroga di 12 mesi degli ammortizzatori sociali in deroga per imprese in crisi con più di cento unità.

Tra le tante misure ricordiamo quelle relative:

  • al Rilascio del Durc (art. 3, comma 10, lettera f-bis) con le quali è consentito il rilascio del documento unico di regolarità contributiva a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dalla disciplina vigente per il rilascio del documento;
  • alla Fatturazione elettronica (artt. 10, 10-bis, 10-ter, 15, 15-bis ) con le quali, tra coloro che sono esonerati dall’obbligo della fattura elettronica, vengono incluse anche le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario disciplinato dalla legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Si prevede che, per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’Iva con cadenza mensile, le deroghe alla disciplina della fatturazione elettronica previste dal decreto legge (non applicabilità delle sanzioni per il primo semestre del 2019 o, a seconda dei casi, riduzione dell’80%) si applicano fino al 30 settembre 2019. Per il 2019, i soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (medici, farmacisti, veterinari eccetera) sono esonerati, con riferimento alle informazioni già trasmesse, dall’obbligo di emettere fattura elettronica.Si affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche, tramite il Sistema di interscambio, da parte dei soggetti Iva che offrono servizi di pubblica utilità (ad esempio, telecomunicazioni e dei gestione dei rifiuti solidi urbani), i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta. In materia di semplificazioni amministrative e contabili collegate all’introduzione della fatturazione elettronica, si prevede che a partire dalle operazioni Iva 2020, nell’ambito di un programma di assistenza on line (basato sui dati delle operazioni acquisiti con le e-fatture e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente) l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, in un’apposita area riservata del sito proprio internet, dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei seguenti documenti:
    • registro delle fatture emesse
    • registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati
    • liquidazione periodica Iva
    • dichiarazione annuale Iva. 

Per i soggetti Iva che convalidano, ovvero integrano nel dettaglio, i dati proposti nelle bozze dei documenti, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti. Infine si attribuisce a un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze la definizione delle cause che possono consentire alle amministrazioni pubbliche destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche, nonché le modalità tecniche attraverso le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.

In allegato il testo della legge 17 dicembre 2018, n. 136 ed il testo del decreto-legge n. 119/2018 coordinato con la legge di conversione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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