Società tra professionisti (StP): i compensi ai soci professionisti sono redditi di lavoro autonomo

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 128 del 2/12/2018 esprime il proprio parere sul seguente interpello “Una società tra professionisti intende sottos...

31/12/2018

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 128 del 2/12/2018 esprime il proprio parere sul seguente interpello “Una società tra professionisti intende sottoscrivere con alcuni soci, in possesso di partita Iva personale, un contratto di prestazione d’opera. Il compenso sarà costituito da un importo annuale, presumibilmente ripartito in dodici mensilità, diversificato in funzione delle ore lavorate, indipendente dal risultato economico della Stp e dalla partecipazione posseduta nel suo capitale. La società chiede il trattamento da riservare, ai fini Irpef e Ires, ai corrispettivi riconosciuti ai soci”.

Si precisa che la società istante ha per oggetto sociale l’esercizio dell'attività professionale di dottore commercialista, inoltre per oggetto la consulenza aziendale. Lo Statuto della società prevede che “Ciascun socio, ove richiesto dall'organo amministrativo, potrà essere tenuto a stipulare con la Società un contratto in cui saranno specificati, contenuti, durata, modalità e corrispettivo relativi alle prestazioni da questi svolte a favore della Società”.

In ragione di tale disposizione, è intenzione della società istante sottoscrivere con alcuni soci professionisti, in possesso di una partita IVA personale e senza soluzione di continuità, un contratto di prestazione d'opera, di cui agli articoli n. 2230 e seguenti del codice civile.

Il compenso sarà costituito da un importo annuale, presumibilmente ripartito in dodici mensilità, diversificato in funzione delle ore lavorate, completamente indipendente sia dal risultato economico della STP che dalla partecipazione posseduta nel capitale della stessa.

La società istante chiede quale sia il trattamento fiscale da riservare, ai fini IRPEF ed IRES, ai corrispettivi riconosciuti dalla STP ai soci.

Secondo l’articolo 2464, comma 3 del Codice civile “Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro” e, pertanto, l’Agenzia delle Entrate prescindendo da qualsiasi valutazione di carattere civilistico, è dell’avviso che i compensi corrisposti dalla STP ai soci per le prestazioni d’opera effettuate siano da qualificarsi quali redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR, sui quali la società istante sarà tenuta ad operare la ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 600/1973.

In relazione alla trattamento fiscale dei citati compensi nei riguardi della STP, l’Agenzia delle Entrate ritiene coerente con la qualificazione come reddito d’impresa del reddito prodotto dalle STP costituite in forma di società di capitali, la deducibilità in capo a quest’ultima dei compensi corrisposti ai soci per le prestazioni d’opera.

L’Agenzia delle Entrate, pertanto, concorda con la soluzione prospettata nella richiesta, ovvero i compensi in esame risulteranno deducibili ai sensi dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, sempreché la società integri i requisiti della micro-impresa.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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