Legge di Bilancio: Confermata la centrale di progettazione delle opere pubbliche

Confermato nell’articolo 1, commi 86-93 del Disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019, approvato dalla Camera dei De...

18/12/2018

Confermato nell’articolo 1, commi 86-93 del Disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019, approvato dalla Camera dei Deputati l’8 dicembre 2018, il provvedimento relativo alla Centrale per la progettazione delle opere pubbliche.

Con il comma 86 del provvedimento è stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la “Centrale per la progettazione delle opere pubbliche” mentre al comma 87 è precisato che la Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l’attività. È assicurata l’indipendenza delle valutazioni della Centrale nell’esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale svolge le attività di progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi. Con il comma 88, poi, sono definiti i compiti ed è precisato che la Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della progettazione di opere pubbliche, ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice di cui al d.lgs. n. 50/2016. La Centrale svolge le seguenti attività:

  • progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesta, direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;
  • gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;
  • predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;
  • valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;
  • assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

Nei commi dall’89 al 93 è, poi, definita l’assunzione a tempo indeterminato a partire dal 2019 di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico ed, in sede di prima applicazione dei commi da 86 a 93 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, è possibile procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell’interessato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata