Codice dei contratti e Livelli di progettazione: le nostre proposte di modifica

È trascorso ormai oltre un mese dal Consiglio dei Ministri n. 32 del 12 dicembre 2018 che ha approvato un disegno di legge recante deleghe al Governo per le ...

16/01/2019

È trascorso ormai oltre un mese dal Consiglio dei Ministri n. 32 del 12 dicembre 2018 che ha approvato un disegno di legge recante deleghe al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore, ma, purtroppo, del testo, nel fare i pochi metri che separano palazzo Chigi da Montecitorio, sembra si siano perse le tracce.

Arrivati a questo punto è, probabilmente, inutile sperare che si possa arrivare ad una soluzione con un disegno di legge delega che deve essere, ancora, presentato al Parlamento ed allora continuiamo a pensare che l’ultimo treno potrebbe essere quello dell’inserimento di alcune norme organiche nella legge di conversione del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", la cui approvazione non potrà superare il 14 marzo 2019 (90 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta).

Tratteremo da oggi, dopo aver parlato in un precedente articolo dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, delle Offerte anomale e delle Commissioni giudicatrici di ulteriori possibili modifiche da introdurre al Codice dei contratti ed oggi parliamo dei livelli di progettazione.

Dei nuovi livelli di progettazione (art. 23, comma 1 del Codice dei contratti), articolati in:

  • progetto di fattibilità tecnica ed economica,
  • progetto definitivo;
  • progetto esecutivo,

a distanza di quasi 3 anni dall’entrata in vigore del Codice stesso non si hanno novità (attendiamo ancora il Decreto di attuazione) e, così come indicato all'art. 216, comma 4 vengono ancora utilizzati i livelli di progettazione contenuti nelle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché negli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del DPR n. 207/2010 e cioè il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo.

In verità il Decreto non ha visto ancora la luce per una serie di vicissitudini rilevabili in un nostro articolo del 14/06/2018 ed allora la nostra proposta non può essere che quella, al fine di evitare di continuare in questa storia infinita, di lasciare gli attuali livelli di progettazione inserendo negli articoli 1, 20, 21, 23, 25, 26, 27 del Codice dei contratti pubblici le seguenti modifiche:

  1. all’articolo 1, comma 2, lettera e) le parole “progetto di fattibilità tecnica ed economica” sono sostituite con le parole “progetto preliminare”;
  2. all’articolo 20, comma 2 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole “progetto preliminare”;
  3. all’articolo 21, comma 3 le parole “progetto di fattibilità tecnica ed economica” sono sostituite con le parole “progetto preliminare”;
  4. all’articolo 23:
    1. nel comma 1 le parole “progetto di fattibilità tecnica ed economica “ sono sostituite con le parole “progetto preliminare”;
    2. il comma 3 è così sostituito: “Per i tre livelli di progettazione di cui al precedente comma 1 si fa riferimento alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché agli allegati o alle parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”:
    3. nel comma 3-bis le parole “Con ulteriore decreto” sono sostituite con le parole “Con decreto”
    4. al comma  5 le parole “progetto di fattibilità tecnica ed economica” sono sostituite con le parole “progetto preliminare” e le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole “progetto preliminare”;
    5. al comma  6 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole “progetto preliminare”;
    6. al comma  7 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole “progetto preliminare”;
  5. all’articolo 25:
    1. al comma 1 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole “progetto preliminare”;
    2. al comma 3 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole “progetto preliminare”;
    3. al comma 8 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole “progetto preliminare”;
  6. all’articolo 26, al comma 3 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole “progetto preliminare”;
  7. all’articolo 27:
    1. al comma 3 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole “progetto preliminare”;
    2. al comma 4 le parole “progetto di fattibilità” sono sostituite con le parole “progetto preliminare”.

Alleghiamo, poi, alla presente il testo a fronte dei sette articoli con riportato nella colonna di sinistra il testo attuale e nella colonna di destra il testo degli articoli così come eventualmente modificati dai correttivi sopra indicati.

Domani parleremo del subappalto.

A cura di arch. Paolo Oreto

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