Codice dei contratti: in vigore il 10 febbraio il Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso

Il Presidente dell’Anac Raffaele Cantone con un comunicato del 31 gennaio 2019 dà notizia del “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cu...

04/02/2019

Il Presidente dell’Anac Raffaele Cantone con un comunicato del 31 gennaio 2019 dà notizia del “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e modalità di trattazione delle istanze pregresse” approvato con delibera Anac 9 gennaio 2019, n. 10 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 26/1/2019 n. 22 e che entrerà in vigore il 10 febbraio 2019.

Con il nuovo regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso previsto all’art. 211, comma 1 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso ha subito significative modifiche. Tra queste, sono di particolare rilevanza:

  • l’introduzione dell’obbligo della comunicazione, da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione insorta e della relativa prova da fornire all’Autorità a pena di improcedibilità, stante l’esigenza di imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio (articolo 7, comma 3, lett. a);
  • l’inammissibilità delle istanze dirette a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale (art. 7, comma 1, lett. b);
  • l’introduzione di una procedura semplificata e di una motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto dell’istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori qualora appaia di pacifica risoluzione tenuto conto, in particolare, di precedenti pronunce sull’argomento (art. 11, comma 1);
  • la previsione di un parere rilasciato in forma semplificata, anche con mero rinvio a precedenti pareri già adottati, nel caso di pareri non vincolanti, in appalti sopra soglia, o in caso di pareri vincolanti, ove gli stessi siano di pacifica risoluzione (art. 11, comma 5).

Ricordiamo che nella delibera pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, così come avevamo evidenziato in un precedente articolo mancavano gli allegati relativi ai moduli per la presentazione dell’istanza, alla comunicazione dell’adesione all’istanza di parere e per la comunicazione dell’adeguamento al parere stesso che sono, invece, allegati nel Regolamento pubblicato sul citato sito dell’Anac.

Il nuovo regolamento andrà a sostituire dal 10 febbraio il precedente regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui al Provvedimento Anac 5 ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 19/10/2016, n. 245 con la pesante novità che tra i possibili soggetti richiedenti non sono più inseriti i portatori di interesse collettivi costituiti in associazioni o comitati; il nuovo testo, nel definire all’articolo 3, i soggetti legittimati ad avviare la procedura in esame, non cita più espressamente i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati, limitandosi ad un semplice rinvio alla norma di riferimento del Codice ossia all’art. 211, comma 1. Il nuovo regolamento dovrà essere applicato:

  • alle istanze inoltrate dopo la sua entrata in vigore;
  • alle istanze inoltrate prima della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora avviato il relativo procedimento.

Il nuovo regolamento adottato, in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 211, comma 1-quater del Codice dei contratti, dall’ANAC, contiene i seguenti 15 articoli:

  • art. 1 - Definizioni
  • art. 2 - Oggetto
  • art. 3 - Soggetti richiedenti
  • art. 4 - Modalità di presentazione dell’istanza singola
  • art. 5 - Modalità di presentazione dell’istanza congiunta
  • art. 6 - Ordine di trattazione delle istanze
  • art. 7 - Inammissibilità e improcedibilità delle istanze
  • art. 8 - Rapporti con altri procedimenti dell’Autorità
  • art. 9 - Istruttoria
  • art. 10 - Approvazione del parere
  • art. 11 - Procedura semplificata
  • art. 12 - Comunicazioni e pubblicità
  • art. 13 - Ageguamento al parere
  • art. 14 - Disciplina transitoria
  • art. 15 - Entrata in vigore.

Come precisato all’articolo 211, comma 1 del Codice dei contratti, l’istanza può essere presentata dalla stazione appaltante o da una o più delle altre parti, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. L’ANAC deve esprime il proprio parere, previo contraddittorio entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Quando l’istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito mentre quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante.

In ogni caso l’istanza deve essere presentata secondo il modulo allegato al regolamento stesso e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile; l’istanza deve contenere una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, deve identificare i vizi dell’atto contestato e deve illustrare il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso.

Così come disposto all’articolo 11 del Regolamento di cui alla delibera anac 9 gennaio 2019, n. 10, un eventuale parere non vincolante può essere reso con procedura semplificata e motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto dell’istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori e appaia di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e dei precedenti sull’argomento.

Ricordiamo, per ultimo che in riferimento al Regolamento di cui alla  delibera Anac 21 novembre 2018, n. 1102 l’Anac svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1 (vedi precedente articolo).

In allegato il comunicato 31 gennaio 2019, la Delibera 9 gennaio 2019, n. 10; il modulo istanza di parere singola; il modulo istanza di parere congiunta; il modulo di adesione all’istanza di parere ed il modulo di adeguamento al parere.

A cura di arch. Paolo Oreto

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