NTC 2018: dal CSLP nuove disposizioni per i produttori ed i centri di lavorazione del legno

Le nuove Norme tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.1.2018 (NTC2018) hanno introdotto importanti novità riguardo alla formazione dei Direttori di stab...

08/03/2019

Le nuove Norme tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.1.2018 (NTC2018) hanno introdotto importanti novità riguardo alla formazione dei Direttori di stabilimento dei Centri di lavorazione e dei Produttori di legno strutturale.

Il p.to 11.7.10.1 delle citate NTC 2018 dispone che il Direttore tecnico della produzione deve essere “dotato di attestato conseguito tramite apposito corso di formazione” e “deve altresì frequentare un corso di aggiornamento con cadenza almeno triennale”. Inoltre, il medesimo paragrafo prevede che “I Regolamenti, i curricula dei docenti e i rispettivi programmi didattici dei corsi sopra citati devono essere preventivamente approvati dal Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che verificherà la complessiva congruenza dei corsi con i requisiti richiesti dalle presenti norme.”

A tal fine, il Servizio Tecnico Centrale (STC) ha predisposto uno Schema di Regolamento che definisce i requisiti ritenuti indispensabili ai fini dell’approvazione dei corsi proposti dalle società e dagli enti interessati. Tale Schema ha l’obiettivo di creare un modello di riferimento, a cui le società organizzatrici devono conformarsi, onde consentire al STC di procedere celermente all’esame istruttorio dei vari corsi sottoposti ad approvazione, garantendo al contempo la necessaria uniformità di valutazione.

Detto Schema di regolamento, che ha ricevuto il parere favorevole della competente Sezione del Consiglio Superiore nella Adunanza del 24 gennaio 2019, viene pubblicato e reso noto (in allegato) affinché gli enti e le società interessate possano, come sopra indicato, provvedere ad uniformarsi ai requisiti ivi richiesti, ai fini dell’approvazione dei corsi da essi proposti.

Per quanto riguarda gli attestati rilasciati ai Direttori di stabilimento ai sensi delle previgenti Norme tecniche di cui al DM 14.1.2008 (NTC 2008), la Circolare applicativa contenente le Istruzioni alle NTC 2018,  recentemente pubblicata sulla G.U., al punto  C.11.7.10.1 specifica che tali attestati cessano di avere validità al termine di tre anni dalla data di entrata in vigore delle attuali NTC 2018, ovvero al 22 marzo 2021. Pertanto, tutte le ditte titolari degli attestati rilasciati dal STC dovranno verificare che il proprio direttore di stabilimento, partecipando periodicamente ai corsi di aggiornamento in questione, sia sempre in possesso di un valido attestato rilasciato da organismo appositamente autorizzato. Infatti, tenuto conto delle disposizioni normative sopra indicate, la mancanza del possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi in questione comporta la decadenza dell’idoneità del Direttore di stabilimento, determinando il conseguente venir meno dei requisiti previsti per la stessa ditta (Centro di lavorazione o Produttore) e quindi la decadenza della validità dell’attestato ricevuto dal STC.

Sarà cura del STC pubblicare ed aggiornare periodicamente l’elenco delle società autorizzate alla organizzazione dei corsi.

Si coglie anche l’occasione per rammentare altre due importanti innovazioni procedurali ed amministrative introdotte al p.to 11.7.10.1 delle NTC 2018 per la produzione e la lavorazione del legno strutturale:a) gli Attestati di produzione di elementi strutturali in legno (uso Fiume ed uso Trieste) rilasciati dal Servizio hanno validità 5 anni. In particolare, come specificato dalla Circolare applicativa, gli Attestati già rilasciati ai sensi delle precedenti NTC 2008 cessano di avere validità allo scadere dei cinque anni dall’entrata in vigore delle NTC 2018, quindi il 22 marzo 2023. Pertanto, alla scadenza dell’Attestato le ditte titolari dovranno inoltrare apposita istanza di rinnovo al STC.b) Conferma annuale dell’attività: i Centri di lavorazione del legno non sono più tenuti alla comunicazione annuale di conferma dell’attività; tale obbligo permane soltanto per i titolari di Attestati di qualificazione per la “produzione” di elementi base in legno.

A cura di CSLP

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati