#SbloccaCantieri: tutte le modifiche al DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

Come è ormai prassi dei Governi dell'ultimo decennio, lo schema di Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubb...

08/04/2019

Come è ormai prassi dei Governi dell'ultimo decennio, lo schema di Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali” (c.d. Decreto #SbloccaCantieri), oltre a contenere le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), apporta dei ritocchi al D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

In particolare, viene prevista una diversa disciplina per gli interventi strutturali in zone sismiche. Vengono considerati:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
  2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
  3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
  2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
  3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

  1. gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Viene prevista la definizione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto allo sportello unico (art. 93 del DPR n. 380/2001).

Autorizzazione per l'inizio dei lavori

Per gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94 del DPR n. 380/2001 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori).

Per gli interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza", fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94 del DPR n. 380/2001 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori). Per questi interventi le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e per gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, non è più previsto:

  • per il direttore lavori, a strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, di depositare presso lo sportello unico la relazione con:
    a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori;
    b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
    c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

E tutti i successivi adempimenti (avvenuto deposito e consegna al collaudatore della relazione).

Sempre per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e per gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (art. 93 del DPR n. 380/2001)

Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

I progetti relativi ai lavori in zona sismica sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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