Ritardi nei pagamenti: Il Senato approva in via definitiva la legge europea 2018 e adegua il Codice dei contratti

Nella seduta del 16 aprile il Senato ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti da...

18/04/2019

Nella seduta del 16 aprile il Senato ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018".

Tra le novità la sostituzione dell’articolo 113-bis del Codice dei contratti sui ritardi nei pagamenti negli appalti, taglio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da biomasse, biogas e bioliquidi, novità per le qualifiche professionali, ampliamento delle competenze per gli agenti immobiliari, sfalci e potature esclusi dalla nozione di rifiuto.

L’articolato del disegno di legge europea 2018, originariamente di 13 articoli, dopo le modifiche apportate dapprima dal Senato e poi dalla Camera dei deputati contiene 22 articoli (suddivisi in 8 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e per far fronte a procedure di infrazione. Si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori:

  • libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-7);
  • giustizia e sicurezza (capo II, articolo 8);
  • trasporti (capo III, articoli 9 e 10);
  • fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 11-14);
  • diritto d'autore (capo V, articolo 15);
  • tutela della salute umana (capo VI, articoli 16 e 17);
  • ambiente (capo VII, articoli 18-21).

Completa il disegno di legge l'articolo 22, che contiene la clausola di invarianza finanziaria, inserito nel capo VIII, rubricato "Altre disposizioni".

L'articolo 5 del provvedimento sostituisce interamente l’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016.

La modifica fa seguito all’impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all’apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici (leggi articolo). La direttiva 2011/7/UE, all’articolo 4, comma 3 lettera a), punto iv), prescrive che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono.

Il nuovo testo dell’articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici si articola in 4 commi.

Il comma 1 attiene agli acconti. Vi si stabilisce che essi devono essere corrisposti all’appaltatore entro 30 giorni da ogni SAL, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso (mai superiore a 60 giorni) nei casi in cui tale termine più lungo sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sua caratteristiche. Il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente al SAL e comunque non oltre 7 giorni dalla sua adozione.

Il comma 2 si riferisce invece al pagamento. Anche in questo caso la nuova disposizione è volta a eliminare lo iato temporale tra l’adempimento tecnico costituito dal collaudo (o dalla verifica di conformità) e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, il quale a sua volta consente l’emissione della fattura. Questi elementi divengono contestuali (o comunque separati da un massimo di 7 giorni) e il decorso del termine di 30 giorni muove dal momento in cui – in definitiva - la stazione appaltante pubblica, attraverso il collaudo o la verifica di conformità, acquisisce in via effettiva l’utilità dell’opera.

Anche nel comma 2, sono fatti salvi, conformemente alla direttiva, i casi nei quali sia espressamente concordato un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni e purché la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche giustifichino tale termine più lungo.

Nel comma 3, la novella fa salvo anche il comma 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, ai sensi del quale - quando è prevista una procedura volta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto - essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore.

Il comma 4 disciplina - viceversa - le penali a carico dell’imprenditore, lasciando intatto il dettato del previgente comma 2. Esse devono essere pattuite con due requisiti:

  • uno che attiene alla tecnica di calcolo, cioè commisurate ai giorni di ritardo nella consegna e devono essere comprese nella forchetta tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto del compenso al giorno, avuto riguardo dell’entità delle conseguenze del ritardo;
  • uno di proporzione, cioè proporzionali all’importo complessivo o alle prestazioni del contratto in modo da non superare comunque il 10 per cento dell’ammontare totale netto.

In allegato il testo del disegno di legge approvato in via definitiva dal Senato ed il testo a fronte dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici con la precisazione che nella colonna di sinistra è riportato l’attuale testo dell’articolo 113-bis mentre nella colonna di destra il testo dello stesso articolo così come modificato dalla legge europea 2018.

 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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