Regione Siciliana: La convezione tipo dell’ufficio speciale per la progettazione

Il Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale per la Progettazione della Regione Siciliana ha recentemente predisposto e pubblicato il Decreto  n. 1 del 6 ...

30/04/2019

Il Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale per la Progettazione della Regione Siciliana ha recentemente predisposto e pubblicato il Decreto  n. 1 del 6 febbraio 2019 recante “Schema di convenzione tipo, allegato da utilizzare per la stipula di convenzioni tra l'Ufficio Speciale per la Progettazione ed i Comuni, i Liberi Consorzi Comunali e le Città metropolitane”.

Il decreto è costituito da 5 semplici articoli; con l’articolo 1 del provvedimento è stato adottato lo schema di convenzione tipo, allegato Decreto stesso e da utilizzare per la stipula di convenzioni tra l'Ufficio Speciale per la Progettazione ed i Comuni, i Liberi Consorzi Comunali e le Città metropolitane, in adempimento a quanto previsto dalla Delibera di Giunta n. 426 del 4 novembre 2018 e successiva Delibera n.447 del 15 novembre 2018, per l'affidamento di servizi di cui all'art.24 comma 1 lettera c del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm. e ii..

Lo schema di convenzione, poi, successivamente alle premesse ed alle considerazioni contiene 12 articoli dei quali quelli più significativi sono:

  • l’articolo 1 in cui è precisato che l'Ufficio Speciale per la Progettazione assume l'incarico, attraverso le proprie strutture;
  • l’articolo 3 con cui il Dirigente  dell' Ufficio Speciale per la Progettazione provvederà alle nomine oggetto della convenzione, individuando le diverse professionalità necessarie per assumere gli incarichi, all'interno dell'organico dell’Ufficio stesso;
  • l’articolo 4 in cui è precisato che gli oneri per le missioni del personale impegnato nelle attività oggetto della convenzione, nonché i costi necessari per la produzione di elaborati, svolgere attività di rilievo, e/o indagini e/o altre attività specialistiche, ovvero ancora  avvalersi di professionalità che esulano dalle disponibilità e competenze dell' Ufficio Speciale per la Progettazione, l'Ente, sulla scorta di adeguata e giustificata previsione di spesa provvederà alla copertura finanziaria, con oneri anticipati a carico del proprio bilancio;
  • l’articolo 8 in cui è precisato che i compensi spettanti, al Responsabile Unico del Procedimento, ed ai soggetti individuati per l’espletamento delle attività nominati dal Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Progettazione, saranno quantificati  e ripartiti, ai sensi dell'art.113 del D.L.gs. n. 50/2016 nel  rispetto del Regolamento, di cui al comma 3 del medesimo articolo, adottato giusto D.P. n.14 del 30 maggio 2018.

Sorge spontaneo mettere a confronto dopo un’attenza lettura gli articoli 3 e 4 in cui mentre nell’articolo 3 sembra che si affermi che le professionalità necessarie per assumere gli incarichi debbano essere individuate all’interno dell’Organico dell’Ufficio speciale per la progettazione, nell’articolo 4 è, invece, affermato che per svolgere attività di rilievo, e/o indagini e/o altre attività specialistiche, potrebbero essere utilizzate professionalità che esulano dalle disponibilità e competenze dell' Ufficio Speciale per la Progettazione con oneri a carico dell’Ente; con tale soluzione l’USP potrà affidare incarichi all’esterno dell’uficio stesso.

Ricordiamo con l’occasione i nostri precedenti articoli “Regione siciliana: Le prime convenzioni per l’ufficio speciale per la progettazione” e “Regione Siciliana: Quale parità di trattamento esiste tra liberi professionisti e tecnici interni alla P.A.?” e restiamo sempre in attesa che i Consigli nazionali o le rappresentanze regionali degli architetti e degli ingegneri facciano conoscere le proprie posizioni in merito.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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