Abusi edilizi: illegittimo l'ordine di demolizione emesso in pendenza di definizione del condono edilizio

È illegittimo l'ordine di demolizione emanato in pendenza di un provvedimento di domanda del condono edilizio. Lo ha ricordato la Sezione Seconda Quater d...

16/05/2019

È illegittimo l'ordine di demolizione emanato in pendenza di un provvedimento di domanda del condono edilizio.

Lo ha ricordato la Sezione Seconda Quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la Sentenza 29 aprile 2019, n. 5429 con la quale ha accolto in parte il ricorso presentato per l'annullamento di un provvedimento emesso dall'amministrazione comunale per la demolizione di un'opera abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi.

I fatti riguardano la realizzazione di un manufatto abusivo di dimensioni di m 5,60 x 5,30 x 2,50 per un totale complessivo di mq 29,68, in un'area pertinenziale di un terreno molto più vasto dove insisteva anche l'abitazione principale del ricorrente, proprio a ridosso della strada comunale. Nel 2003 il ricorrente presentava domanda di condono edilizio.

Nel 2016, in pendenza della domanda di sanatoria, il ricorrente riceveva la visita della Polizia Locale del Comune intimato che provvedeva ad accertare "l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione" che era stata notificata in sua assenza ad un parente. Al verbale di accertamento della Polizia, seguiva la determinazione di acquisizione al patrimonio del Comune del manufatto abusivo e di un'area di 1.160 mq.

La sentenza del TAR

Il Tribunale Amministrativo ha ricordato che ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) l’Amministrazione avrebbe dovuto acquisire un’area non superiore a dieci volte rispetto alla complessiva superficie utile abusivamente costruita vale adire un massimo di mq 296,80 e non arrivare ad acquisire 863,20 mq. aggiuntivi, posto che il manufatto abusivamente realizzato e oggetto della istanza di condono presenta una superficie di mq. 29,68. La logica insita nell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 è, infatti, quella di consentire all’Amministrazione comunale di acquisire oltre all’opera abusiva e all’area di sedime, la ulteriore superficie occorrente secondo le norme urbanistiche vigenti alla realizzazione di opere analoghe a quella realizzata, nel limite massimo di dieci volte la superficie dell’opera abusiva.

L'obbligo di esplicitare le modalità del calcolo (in relazione ai richiamati parametri urbanistici in astratto applicabili per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate) imposto dall’art. 31 del DPR n. 380/2001 all'amministrazione comunale per individuare tale area ulteriore, comporta anche l’imprescindibilità del preventivo frazionamento catastale.

Oltre a questo, i giudici di prime cure hanno ritenuto illegittimo l'ordine di demolizione poiché emanato dall'amministrazione comunale in pendenza di un provvedimento di domanda del condono edilizio. È ormai pacifico che l’amministrazione non può emettere alcun provvedimento sanzionatorio senza prima aver definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria, ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono il dovere di procedere prioritariamente all’esame della domanda di condono prima di assumere iniziative pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia. In materia di abusivismo edilizio la presentazione dell'istanza di sanatoria, sia essa di accertamento di conformità, sia essa di condono, produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell'ingiunzione di demolizione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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