Codice dei contratti e sblocca cantieri: Le schede del MEF

Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze interviene sul decreto cosiddetto “sbloccacantieri” (decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) con una serie di s...

06/05/2019

Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze interviene sul decreto cosiddetto “sbloccacantieri” (decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) con una serie di schede sui provvedimenti adottati. In particolare il MEF precisa che con il decreto-legge in argomento ci saranno “Più investimenti pubblici per far ripartire la crescita, con un’attenzione particolare alla messa in sicurezza e manutenzione delle infrastrutture (ponti, viadotti e gallerie), della rete viaria e degli edifici pubblici del Paese. A sostegno del rilancio degli investimenti, oltre che con il Decreto Crescita, il Governo è intervenuto con il Decreto Sblocca Cantieri (decreto legge n. 32/2019), entrato in vigore il 19 aprile 2019, che si prefigge l’obiettivo di semplificare e snellire le procedure di aggiudicazione, di aprire il mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale per assicurare la promozione della concorrenza. Tra le principali misure ci sono la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare i lavori sulla base di un progetto definitivo semplificato; l’introduzione di un regime semplificato per i contratti sotto soglia; la riduzione, da 90 a 60 giorni, del termine per il rilascio dei pareri obbligatori da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici; la possibilità che le varianti di valore fino al 50 per cento del progetto possano essere approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore, mentre per quelle di valore superiore interviene il CIPE; l’innalzamento fino a 15 anni della durata dei certificati rilasciati alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti; la semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche; e la possibilità di nominare commissari straordinari per i cantieri ritenuti prioritari

Nel dettaglio le schede predisto dal MEF che riguardano gli articoli 1, 2, 3 e 4 del provvedimento sono quelle qui di seguito riportate.

Affidamento lavori con progetto semplificato (modifica art. 23, comma 3-bis codice dei contratti) - Per superare la difficoltà di predisporre progetti esecutivi anche per le opere di sola manutenzione, con il Decreto si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare i lavori sulla base del progetto definitivo semplificato (e non di quello esecutivo) per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il progetto semplificato dovrà contenere, tra le altre cose, una relazione generale, un piano sicurezza e un’analisi dei costi.

Soglie e criteri di aggiudicazione (modifica art. 36, commi 2 e 5 e 9-bis codice dei contratti) - Il nuovo regime semplificato per i contratti sotto soglia introduce significative novità. In particolare, per i lavori:

  • rimane invariata la prima soglia (sotto i 40.000 euro), con affidamento diretto, senza consultazione di operatori;
  • la seconda soglia è innalzata da 150.000 a 200.000 euro e viene ridotto il numero degli operatori economici da consultare (passano da dieci a tre);
  • fino a 5 milioni di euro si applica per tutti la procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso e l’esclusione automatica dell’operatore in caso di offerta anomala;
  • si prevede l’inversione delle fasi procedimentali (prima la valutazione dell’offerta economica e poi dei requisiti di ammissione);

- introduce per tutti i contratti sotto soglia il criterio minor prezzo come criterio ordinario di aggiudicazione.

 

Prima soglia

Seconda soglia

Terza soglia

Soglia

Rimane invariata sotto 40.000 euro

Da 150.000 a 200.000 euro

Fino a 5 milioni di euro

Criteri

Senza consultazione operatori

Da 10 a 3 operatori da consultare

Prezzo più basso, esclusione automatica dell’operatore in caso di offerta anomala

Appalto integrato (modifica art. 16, comma 4-bis codice dei contratti) - È prevista la possibilità di procedere con appalto integrato per tutti gli interventi i cui progetti definitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020 e con pubblicazione del bando di gara entro i successivi 12 mesi dall’avvenuta approvazione. Si prevede inoltre che, in caso di appalto integrato con progetto eseguito da soggetti esterni all’appaltatore, la stazione appaltante indichi nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri di progettazione che devono essere indicati espressamente in sede di offerta.

Formazione delle commissioni di gara (modifica art. 77, comma 3-bis codice dei contratti) - Per la formazione della Commissione di gara la modifica all’art. 77 del codice prevede che, in casi di indisponibilità o disponibilità insufficiente di esperti iscritti alla sezione ordinaria dell’Albo dei Commissari di gara, la stazione appaltante nomini, anche solo parzialmente, la Commissione in ragione delle caratteristiche del contratto da affidare e delle competenze richieste.

Qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici (SOA) (modifica art. 84, comma 4 codice dei contratti) - La durata dei certificati rilasciati alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti è elevata fino a 15 anni. Attualmente questi certificati sono validi per 10 anni.

Subappalto (modifica art. 105, commi 2, 4, 13 e abrogazione del comma 6 codice dei contratti) - Viene eliminato il divieto per l'affidatario di subappaltare a soggetti che abbiano partecipato alla gara; viene soppresso l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta; è introdotta la possibilità che il subappalto superi la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, dei lavori subappaltabili, con la possibilità per la stessa stazione appaltante di prevedere nel bando che i lavori subappaltabili possano spingersi fino al 50% dell’importo complessivo del contratto.

Partenariato pubblico privato (modifica art. 183, comma 17-bis codice dei contratti) Viene ampliato il numero dei soggetti che possono presentare le proposte in relazione al Partenariato Pubblico Privato, e si prevede che gli investitori istituzionali, seppur privi dei requisiti tecnici, possano associarsi o consorziarsi con soggetti in possesso di tali requisiti al fine di presentare le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità.

Parere obbligatorio CSLLPP (modifica art. 216, comma 5 codice dei contratti) - Viene ridotto da 90 a 60 giorni il termine per il rilascio dei pareri obbligatori da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici per i progetti di lavori pubblici di competenza statale e comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiori ai 2 milioni di euro. Non è invece previsto il regime del silenzio assenso sull’attività del Consiglio.

Intervento del CIPE (modifica art. 216, comma 1-ter codice dei contratti) - Per semplificare le procedure di approvazione dei progetti da parte del CIPE, la norma prevede che le varianti di valore fino al 50% del progetto possano essere autorizzate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Pertanto, solo per varianti di valore superiore interviene il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).

Mercati elettronici (modifica art. 36, commi 6-bis, 6-ter codice dei contratti) Vengono semplificati i controlli da effettuare sugli operatori economici in relazione alla verifica dell’esistenza di motivi di esclusione per l’ammissione e la permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici. In particolare, vengono introdotti controlli a campione nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). La stazione appaltante dovrà verificare esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali. Infine, si limita l’uso del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) alla fase del confronto competitivo che, nella fase dell’abilitazione o dell’ammissione, può16essere sostituito da formulari standard.

Regolamento unico e linee guida ANAC (inserimento art. 216, comma 27-octies codice dei contratti) - La norma prevede il superamento delle Linee Guida dell’Anac con l’introduzione di un regolamento unico degli applati. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge verrà adottato un regolamento unico su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il MEF per le norme di attuazione, esecuzione e integrazione del Codice dei contratti pubblici. Le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle disposizioni descritte nella stessa norma rimangono in vigore non oltre 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa (sostituzione art. 210  dei contratti) - Sono previste modifiche alla disciplina vigente per garantire la prosecuzione della gara e la realizzazione dell’opera in caso di crisi di impresa. In particolare, si prevede una disciplina transitoria (fino all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa) secondo cui le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, risoluzione, recesso dal contratto o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria dell'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. Le disposizioni del concordato con continuità aziendale si applicano alle imprese che hanno depositato domanda di concordato. L’ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto.

Semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche (modifica art. 65, 67 e 93 e inserimento articolo 94-bis DPR 380) - Sono introdotte disposizioni finalizzate a semplificare e velocizzare la realizzazione degli interventi edilizi nelle zone sismiche. A questo scopo si prevede una differenziazione tra interventi "rilevanti", di “minore rilevanza” e “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: solo per i primi resta l’obbligo di autorizzazione preventiva del Genio civile. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

Commissari straordinari per cantieri prioritari (modifica art. 4 decreto-legge n. 32/2019) - La norma prevede la possibilità di commissariare grandi e medie opere bloccate. In particolare, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il MEF, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.

Relativamente a quanto affermato dal MEF sul Regolamento unico è opportuno precisare che non vengono affatto superate le linee guida Anac e non è vero che, con l'attuale testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 sarà realizzato un Regolamento unico che sostituisce tutta la soft law (leggi articolo) e la notizia messa in giro da tanti non è una vera notizia ma una Fake news.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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