Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM): Pubblicato il decreto

Sulla Gazzetta ufficiale n. 114 del 17 maggio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 aprile 2019 recante “Di...

21/05/2019

Sulla Gazzetta ufficiale n. 114 del 17 maggio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 aprile 2019 recante “Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM)”.

Il Decreto disciplina l’installazione dei dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti continui su barriere di sicurezza stradale discontinue. Nell’ambito dell’applicazione del decreto stesso, le barriere continue sono quelle che presentano dal lato del traffico una superficie continua sia in senso orizzontale che verticale per un’altezza di almeno 80 cm dal piano.

Il decreto entrarà in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, il 13 novembre 2019. Le nuove disposizioni non si applicano per le opere con procedura di affidamento in corso e per quelle per le quali sia stato già approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

L’Allegato A del decreto contiene le “Istruzioni tecniche per l’impiego dei dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti (DSM)”. Dette istruzioni tecniche disciplinano l’impiego dei DSM continui testati secondo la Specifica Tecnica UNI CEN/TS 1317-8, montati su barriere di sicurezza stradale di tipo discontinuo munite o meno di marcatura CE.

Analogamente a quanto previsto all’art. 5 delle Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2004, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla fine della posa in opera dei dispositivi, dovrà essere effettuata una verifica in contraddittorio da parte della ditta installatrice, nella persona del suo responsabile tecnico, e da parte del committente, nella persona del direttore dei lavori anche in riferimento ai materiali costituenti il dispositivo. Tale verifica dovrà risultare da un certificato di corretta posa in opera sottoscritto dalle parti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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