Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: il tira e molla dell’incentivo alla progettazione per i tecnici della P.A.

Torna l'incentivo alla progettazione per i tecnici della P.A., anzi no, forse si, forse no, anzi si...un caos che sta portando gli addetti ai lavori ad inter...

11/06/2019

Torna l'incentivo alla progettazione per i tecnici della P.A., anzi no, forse si, forse no, anzi si...un caos che sta portando gli addetti ai lavori ad interrogarsi sulla reale volontà del Parlamento di mantenere una disposizione inserita dal Governo nel testo originario del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) ma che nei due passaggi tra Camera e Senato è stata più volte rivista, modificata e corretta con delle manovre degne del miglior pilota della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare.

Una disposizione prevista dall'art. 1, comma 1, lett. aa) dello Sblocca Cantieri su cui il Senato ha deciso un secco dietrofront con un emendamento approvato nel corso dell’esame congiunto da parte delle Commissioni 8a e 13a del Senato che, di fatto, cancellava la norma inserita all’interno del Decreto Legge n. 32/2019.

Il Senato, con l’emendamento finale sull’articolo 1 integrato con l'emendamento congiunto Lega-M5S, ha confermato, di fatto, l’emendamento che cancellava la norma inserita nel testo originario del decreto-legge n. 32/2019 ed è tornato sui suoi passi ripristinando la versione originaria del codice dei contratti e, quindi, l'incentivo del 2% soltanto per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto.

Con l’art. 1, dello Sblocca Cantieri, nel testo approvato dal Senato che sostituisce, integralmente, il testo dell’articolo 1 del decreto-legge n. 32/2019, resta, infatti, senza alcuna modifica l’art. 113, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti) relativo appunto agli incentivi per le funzioni tecniche. Entrando nel dettaglio, ecco il testo del comma 2 così come prevista nel testo originario del Codice dei contratti:

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.

In questo modo l’incentivo ai tecnici della P.A. potrà essere assegnato esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto.

Per concludere, seguire la conversione dello Sblocca Cantieri ci sta sembrando un labirinto con le parti interessate al centro e una mappa per uscire sbagliata.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 

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