Agenzia delle Entrate: L’imposta di bollo nelle istanze relative alle opere in cemento armato

L’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un quesito posto da un’amministrazione comunale interviene con una puntuale risposta chiarendo quando deve essere appl...

31/07/2019

L’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un quesito posto da un’amministrazione comunale interviene con una puntuale risposta chiarendo quando deve essere applicata l’imposta di bollo nelle istanze relative alle opere in cemento armato.

L’Agenzia delle Entrate con riferimento al quesito concernente l’applicazione dell’imposta di bollo al deposito della documentazione strutturale, fa presente che il d.P.R. 26 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, all’articolo 65, comma 1, dispone che “Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale” e precisa che occorre distinguere il trattamento tributario da applicare, ai fini dell’imposta di bollo alle attestazioni di avvenuto deposito di opere in cemento armato rilasciate dallo “sportello unico” ed agli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori.

A tal proposito, si osserva che le attestazioni di avvenuto deposito rilasciate ai sensi dell’articolo 65, comma 4, del testo unico sono soggette all’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che contempla, gli “Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta.”

Con riferimento agli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori, inoltre, con la medesima risoluzione è stato precisato, che gli elaborati tecnici presentati ai competenti uffici a corredo delle predette denunce, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, secondo comma, del predetto d.P.R. n. 642 del 1972 e dell’articolo 46 (ora articolo 28) dell’allegata tariffa, parte seconda, sono soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso, cioè qualora ne sia richiesta la registrazione.

Relativamente, poi, alle sopraelevazioni ed al trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo delle istanze, l’Agenzia osserva che l’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, dispone che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le“…Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.

Relativamente al trattamento ai fini dell’imposta di bollo del deposito delle varianti l’Agenzia precisa che, si rileva che, se a seguito della presentazione delle stesse lo sportello unico non avvia alcun procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione di alcun provvedimento finale, ma si limita esclusivamente ad acquisire detta documentazione agli atti, non possono essere ricondotte nella nozione di istanze e pertanto, non soggettate all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’articolo 3 della tariffa allegata al richiamato d.P.R. n 642 del 1972.

Con riferimento al trattamento da riservare ai fini dell’imposta di bollo, alla relazione da effettuare a struttura ultimata, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire, con la risoluzione del 29 maggio 2009 n.139/E, che la stessa debba qualificarsi come scrittura privata, contenente una dichiarazione unilaterale e, pertanto, soggetta all’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.

Il predetto articolo dispone, infatti, l’applicazione dell’imposta di bollo per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.

Ad analoghe conclusioni questa amministrazione è giunta con riferimento al certificato di collaudo (cfr. risoluzione del 27/03/2002 n. 97/E).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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