Ministero dell’Interno: Pubblicato il Decreto con semplificazioni sulla certificazione antimafia

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 15 luglio 2019 recante “Disposizioni urgenti per ...

30/07/2019

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 15 luglio 2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

Con il decreto in argomento il Ministero dell’Interno, da attuazione all’art. 4 -ter , comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e vengono individuate le speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.

Nel dettaglio, per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Il provvedimento è costituito da 8 articoli ed, in particolare:

all’articolo 1 è precisato che ai fini della prevenzione dell’infiltrazione della criminalità organizzata nella realizzazione di lavori, servizi e forniture connessi alla completa messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, il Prefetto di L’Aquila in deroga agli articoli 87, comma 2, e 90, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, provvede, con competenza funzionale ed esclusiva, ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio della documentazione antimafia di cui agli articoli 84 e seguenti del Codice antimafia in favore degli operatorinneconomici interessati;

all’articolo 2 è espressamente affermato che per gli operatori economici che risultino iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell’art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell’«Anagrafe antimafia degli esecutori», di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l’iscrizione tiene luogo delle verifiche di cui al Codice antimafia;

all’articolo 3 è aggiunto che, in deroga a quanto previsto dall’art. 88 del Codice antimafia e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito «BDNA», anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito.

In allegato il testo integrale del Decreto del Ministero dell’Interno 15 luglio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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