Regione Siciliana. Il Governo impugna la legge n.5/2019 sull’autorizzazione paesaggistica

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta regionale n. 38 del 16 agosto 2019 il “Ricorso alla Corte costituzionale dell’Avvocatura generale dello Stato per il Presi...

19/08/2019

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta regionale n. 38 del 16 agosto 2019 il “Ricorso alla Corte costituzionale dell’Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità degli articoli 8, commi 4 e 6, e 13 della legge regionale 6 maggio 2019, n. 5, recante: “Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata””.

Nel citato ricorso, è, dunque, richiesta la declaratoria di incostituzionalità:

del comma 4 dell’articolo 8 che così recita “Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente”;

del comma 6 dell’articolo 8 che, in analogia a quanto stabilito dall’articolo 10 del D.P.R. n. 31/2017, così recita “Trascorsi sessanta giorni senza che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali abbia adottato il provvedimento richiesto si forma il silenzio assenso”;

dell’articolo 13 che così recita “Sulla base dell’esperienza attuativa della presente legge, l’Assesore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana può apportare con proprio decreto specificaioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati “A e “B”, fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell’autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all’allegato “D””, nella sua interezza e che, in verità, è testualmente identico all'articolo 18 del D.P.R. 31/2017.

Nel ricorso alla Corte costituzionale, relativamente ai due commi 4 e 6 dell’articolo 8 della l.r. n. 5/2019 è precisato che l'articolo 11, comma 9, del citato D.P.R. n. 31/2017, che richiama espressamente gli articoli 146 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, stabilisce, in caso di inutile decorso del tempo per la pronuncia vincolante del Soprintendente (da rendersi entro 20 giorni) l'applicabilità del silenzio-assenso secondo il principio derivante dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente le "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", operante tra le pubbliche amministrazioni, fermo restando che l'amministrazione procedente provveda al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. La formazione del silenzio assenso nella materia in esame è, dunque, relativa al solo parere e non al provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione paesaggistica che deve sempre essere adottato formalmente.

Il D.P.R. n. 31/2017 citato prevede in ogni caso il rilascio della autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente che, nella Regione Siciliana, è la Soprintendenza, e non prevede alcuna ipotesi di silenzio assenso sull'autorizzazione. L'articolo 11 del D.P.R. n. 31/2017 citato costituisce, dunque, una norma di grande riforma economico-sociale ed è espressione di uno standard di tutela paesaggistica che deve essere applicato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, che affida alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione volta alla tutela dell'ambiente.

Nel ricorso è asserito che la norma viola l'articolo 117, comma 2. lett. s), della Costituzione in quanto comporta una significativa alterazione del principio di prevalenza gerarchica degli strumenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici e della titolarità delle Amministrazioni di tutela a ciò preposte, sanciti dal Codice dei beni culturali. Alla luce di quanto sopra esposto, l'articolo 8, commi 4 e 6, della Legge della Regione Siciliana n. 5/19 citato, eccede dalle competenze statutarie della Regione Autonoma della Sicilia e si pone in contrasto con gli articoli 9 e 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, in violazione dell'articolo 11 del D.P.R. n. 31/2017 citato.

Relativamente, poi, all’articolo 13 della l.r. n. 5/2019, nel ricorso è precisato che lo stesso viola gli articoli 9 e 117, comma 2, lett. s, della Costituzione in relazione all'articolo 18 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. In verità la previsione contenuta nel citato articolo 13 della l.r. n. 5/2019 è testualmente identica all'articolo 18 del D.P.R. n. 31/2017 citato risulta, però, in evidente contrasto con quest'ultima, la quale, infatti, prevede testualmente che solo il Ministro per i Beni e le attività culturali può apportare specificazioni e rettificazioni agli Allegati "A" e "B" con proprio decreto, secondo una procedura che prevede un'intesa in Conferenza Unificata.

Sembra, dunque, che la norma regionale si ponga in netto ed insanabile contrasto con lo spirito e il dettato del Codice dei Beni Culturali e con i principi costituzionali in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, allentando, sino a vanificarla, per alcune tipologie di opere, la tutela dei beni culturali e paesaggistica costituzionalmente garantita dall'articolo 9 della Costituzione.

A Parere dell’Avvocatura dello Stato e del Consiglio dei Ministri sembra che il più volte citato articolo 13 violi, altresì, l'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione in quanto comporta una significativa alterazione del principio di prevalenza gerarchica degli strumenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici e della titolarità delle Amministrazioni di tutela a ciò preposte, sanciti dal codice dei beni culturali.

E’, dunque, confermato il nostro precedente pensiero (leggi precedente notizia) in cui affermavamo che la Regione siciliana avrebbe, in prima battuta, rispettato quanto previsto all’articolo 13 rubricato “Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate” del DPR n. 31/2017 in cui è affermato, tra l’altro, che “le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.” ma, con l’articolo 13 ha aperto alla possibilità che la Regione siciliana possa modificare autonomamente ed, anche, in contrasto con le norme nazionali gli allegati A e B

Cosa succederà adesso? I pratica nulla di particolare in quanto nelle more della sentenza della Corte costituzionale sulla citata legge regionale n. 5/2019, senza alcun intervento regionale, continueranno ad applicarsi le norme nella stessa previste anche se, presumibilmente, incostituzionali.

Vi terremo informati sulle evoluzioni della vicenda.

A cura di Arch. Paolo Oreto

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