Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: dall'Ance il calcolo della soglia di anomalia

Dall'ANCE un'utile guida che riassume le modalità di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del Codice dei contratti dopo lo Sblocca Cantieri

di Paolo Oreto - 05/08/2019

Tra le tante novità introdotte al Codice dei contratti dal c.d. decreto “Sblocca Cantieri”, riveste particolare rilievo la modifica delle modalità di calcolo delle soglie di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso (cfr. rispettivamented.lgs. 50/2016, modificato dal d.l. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55).

Preso atto di tali novità, l’ANCE ha elaborato l’allegato Vademecum, con l’obiettivo di “fare il punto” sulle nuove metodologie di calcolo della soglia e sui relativi risvolti applicativi.

Il decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, cd. “Sblocca Cantieri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, ha innovato in maniera radicale il sistema per l’individuazione della soglia di anomalia, quando la stazione appaltante opti per il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o del minor prezzo come viene chiamato adesso.

Oggi, l’art. 97 del Codice, in luogo di un meccanismo di sorteggio tra 5 diversi possibili metodi matematici (cd. sistema “antiturbativa”), prevede due nuovi metodi di calcolo, scelti sulla base del numero delle offerte ammesse (inferiore/pari o superiore a 15).

A seguito di tali modifiche, l’ANCE ha predisposto il Vademecum allegato al presnete articolo che ha, quindi, l’obiettivo di illustrare i singoli passaggi che le stazioni appaltanti devono seguire ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia, cosi da meglio comprenderne l’applicazione dei diversi metodi e le possibili criticità.

L’art. 97 stabilisce le modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, differenziate in ragione del criterio di selezione prescelto:

  • offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo una analisi comparativa dei punteggi ottenuti dai singoli offerenti (art. 97, co. 3 del Codice, vedi anche par. 6);
  • prezzo più basso, a sua volta suddiviso in due differenti modalità di calcolo, distinte in base al numero di offerte ammesse, prevedendo l’individuazione di una soglia di anomalia (art. 97, co. 2 e 2-bis del Codice).

In quest’ultimo caso, ossia quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, l’appalto viene aggiudicato all’operatore economico che presenta l’offerta di maggior ribasso tra quelle ritenute comunque “sostenibili”.

La linea di demarcazione, tra offerte sospette di non essere sostenibili e quelle presumibilmente congrue, è determinata dalla stazione appaltante calcolando la soglia di anomalia secondo i parametri aritmetici dettati dall’art. 97 del Codice.

Tale soglia consente, a sua volta, di distinguere dalle altre offerte quelle potenzialmente “anomale”, che presentando un ribasso eccessivo rispetto alla media delle altre offerte, fanno dubitare della loro affidabilità.

In allegato un semplice foglio di calcolo da noi predisposto in excel in cui non è necessario definire prima il numero delle imprese (se ne possono inserire sino a 500) perché il programma, in funzione dei dati inseriti, si incanalerà automaticamente in uno dei tre casi indicati con la precisazione che in caso di offerte in numero inferiore a 5 non viene effettuato alcun calcolo.

I dati da inserire sono, poi, evidenziati in celle colorate in verde mentre tutte le altre celle dove non occorre alcun intervento manuale sono colorate in rosso.

Il programma, in automatico, effettua il taglio delle ali ed, in funzione del numero di offerte inserite, effettua tutti i calcoli per trovare, nel rispetto dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 97 del Codice dei contratti, le offerte al di sopra della soglia di anomalia.

In allegato il programma del tutto libero.

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A cura di Arch. Paolo Oreto

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