Abusi edilizi e Tensostrutture: edilizia libera o permesso di costruire?

Come si qualificano le pergotende in edilizia?è possibile realizzarle in assenza di permesso di costruire? Sono domande a cui, purtroppo, è sempre più impegn...

19/09/2019

Come si qualificano le pergotende in edilizia?è possibile realizzarle in assenza di permesso di costruire? Sono domande a cui, purtroppo, è sempre più impegnata la giurisprudenza con casistiche differenti e che spesso vanno analizzate singolarmente.

Già con la sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017 il Consiglio di Stato aveva provato a tratteggiare la natura di pergolati, gazebo, verande e pergotende, qualificando quest'ultime come mero arredo esterno quando:

  • sono di modeste dimensioni,
  • non modificano la destinazione d’uso degli spazi esterni,
  • sono facilmente ed immediatamente rimovibili,

con la conseguenza che la loro installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 al quale è allegato il Glossario edilizia libera contiene una tabella in cui sono individuate le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004). Tra queste viene previsto che sono soggette a regime di edilizia libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quinquies) l'installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di:

  • un pergolato di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
  • una tenda, una tenda a pergola, o una pergotenda, con copertura leggera di arredo.

Il problema principale, però, resta la definizione delle stesse nella realtà pratica fatta di uffici ed interpretazioni. Ricordiamo, infatti, che lo stesso Consiglio di Stato è intervenuto con la sentenza 7 maggio 2018, n. 2715 in cui ha ammesso che la tettoia è un manufatto la cui disciplina non è definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza e che, quindi, l'amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera.

Quello dell'istallazione delle pergotende è un problema che è stato nuovamente affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 38473 del 17 settembre 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per la riforma di una decisione del Tribunale che aveva dichiarato la responsabilità del ricorrente per il reato di violazioni di norme in materia edilizia di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), per avere realizzato ed installato una "tensostruttura" in difetto del permesso di costruire.

Secondo quanto ricostruito dal giudice di merito, l'imputato in assenza di permesso di costruire aveva realizzato una "tensostruttura" con tubolari in metallo e copertura con tendone plastificato retrattile, relativa ad una superficie di 30 metri per 9,30, con altezza variabile tra 2,40 metri e 3,85 metri, la quale era addossata ed imbullonata alla parete esterna di un fabbricato nella parte superiore ed era inoltre appoggiata a piantane metalliche nella parte inferiore, le quali erano in attesa di essere stabilmente fissate su di una sottostante platea di cemento.

Il Tribunale aveva espressamente escluso, da un lato, che l'opera sia riconducibile all'art. 6, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001, anche dopo il D.M. 7 aprile 2018, il quale ha espressamente ricondotto nell'ambito della libera attività edilizia la costruzione di opere contingenti temporanee, in ordine alle quali sia stata effettuata rituale comunicazione di inizio lavori, e, dall'altro, che siano applicabili l'esimente dell'ignoranza della legge penale, essendo l'imputato titolare di una ditta specializzata nella realizzazione di opere della medesima tipologia di quella accertata, o la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, per la poderosa struttura realizzata e per i precedenti penali dell'imputato, anche specifici.

La decisione della Cassazione

Gli ermellini hanno prima chiarito il significato della previsione delle opere qualificabili come «tensostruttura» da parte del 2 marzo 2018. Le opere previste nelle tipologie elencate nel glossario dell'edilizia libera si individuano non in astratto, ma solo se sussumibili nella «categoria di intervento a cui le stesse appartengono», ossia in una delle categorie previste dalla legge. In particolare, il glossario prevede sì le «tensostrutture» come opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ma in riferimento alla categoria di intervento di cui alla lett. e-bis) dell'art. 6 del Testo Unico Edilizia, la quale, riformulata proprio dal D.Lgs n. 222/2016, ha riguardo alle «opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale».

Sembra quindi corretto concludere che le «tensostrutture» sono opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, senza necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire, solo quando sono funzionali a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse entro un termine non superiore ai novanta giorni.

Ciò posto, è irrilevante, ai fini del giudizio sulla temporaneità o stabilità della «tensostruttura», la tipologia dei materiali utilizzati. Costituisce, infatti, principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in materia edilizia, ai fini del riscontro del connotato della precarietà e della relativa esclusione della modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente assolva.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha evidenziato che la «tensostruttura», realizzata in difetto di permesso di costruire, aveva caratteristiche di stabilità e non certo di temporaneità o di transitorietà, in considerazione delle sue caratteristiche tipologiche e funzionali. In particolare, si è evidenziato che l'opera:
a) era realizzata con tubolari in metallo ed aveva copertura con tendone plastificato retrattile;
b) "copriva" una superficie di 30 metri per 9,30, con altezza variabile tra 2,40 metri e 3,85 metri;
c) era addossata ed imbullonata alla parete esterna di un fabbricato nella parte superiore;
d) era inoltre appoggiata a piantane metalliche nella parte inferiore, le quali, a loro volta, erano in attesa di essere stabilmente fissate su di una sottostante platea di cemento;
e) necessitava dell'ancoraggio stabile al suolo e del fissaggio definitivo a parete per le sue «poderose» dimensioni;
f) era funzionale allo svolgimento dell'attività di ristorazione esercitata nei contigui locali in muratura.

Per questo motivo, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza del Tribunale.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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