Agevolazione prima casa possibile anche per le pertinenze acquistate in un secondo momento

L'acquisto di un magazzino, accatastato in categoria C2, da destinare a pertinenza di un appartamento acquistato precedentemente fruendo dei benefici previst...

04/09/2019

L'acquisto di un magazzino, accatastato in categoria C2, da destinare a pertinenza di un appartamento acquistato precedentemente fruendo dei benefici previsti all'articolo 1, nota II bis, Tariffa, Parte 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (agevolazioni prima casa), gode anch'esso dell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota agevolata del 2%.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad un quesito posto da un contribuente che intende acquistare un locale, ad uso magazzino, accatastato in categoria C2, superficie catastale 138 mq, da destinare a pertinenza di un appartamento di sua proprietà, categoria A1, per il quale aveva beneficiato delle agevolazioni di cui all'articolo 1, nota II bis, Tariffa, Parte 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto, alla data di stipula dell'atto, la classificazione dell’immobile in categoria A1 non era preclusiva per la fruizione delle stesse.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che le agevolazioni "prima casa" spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile acquistato precedentemente con la stessa agevolazione. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

La volontà del legislatore è, quindi, quella di agevolare l'acquisto - anche con atto separato ed in un momento temporalmente successivo - di immobili che per le loro particolari caratteristiche siano qualificabili come "pertinenze".

La Circolare 7 giugno 2010/E, n. 31 dell'Agenzia ha precisato che la normativa di riferimento e la prassi correlata richiedono, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni “prima casa” alle pertinenze, che queste ultime accedano ad un’abitazione acquisita fruendo dei medesimi benefici. In tal senso, il regime impositivo relativo all’acquisto dell’abitazione principale è dirimente per stabilire il regime impositivo della relativa pertinenza, seppur acquistata successivamente.

Nel caso di specie, è possibile fruire dell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota agevolata del 2%, ai sensi dell’articolo 1, della Tariffa, Parte I del citato TUR, per l’acquisto del locale ad uso magazzino identificato nella categoria catastale C/2.

L'Agenzia ricorda, per completezza, la definizione di pertinenza per la quale: "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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