Responsabilità del progettista, conformità delle opere e obbligo di vigilanza: nuovi chiarimenti dalla Cassazione

La realizzazione di interventi necessitanti di permesso di costruire ma eseguiti sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) accompa...

03/10/2019

La realizzazione di interventi necessitanti di permesso di costruire ma eseguiti sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) accompagnata da dettagliata relazione a firma del professionista progettista, comporta l'esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza sulla conforme esecuzione dei lavori.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 25 settembre 2019, n. 39317 che ha confermato la decisione della Corte di Appello che ha condannato il ricorrente, in qualità di progettista e direttore dei lavori, per l'esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire.

Con il primo motivo, il ricorrente progettista ha affermato di aver solamente redatto gli elaborati tecnici necessari e propedeutici alla denuncia dell'avvio dei lavori ma non di aver vigilato sugli stessi, tanto più che i lavori contestati avevano avuto ad oggetto parti diverse dell'immobile rispetto a quanto costituiva oggetto dell'incarico affidato al professionista.

Gli ermellini hanno osservato che è configurabile la responsabilità del progettista in caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base ad una denuncia di inizio attività accompagnata da dettagliata relazione a firma del predetto professionista, in quanto l'attestazione del progettista di "conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti" comporta l'esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza sulla conforme esecuzione dei lavori. Ciò posto, il ricorrente, progettista e direttore dei lavori, si è difeso in appello sostenendo che progettazione e comunicazione di inizio lavori avevano riguardato solamente la realizzazione di un locale deposito occasionale, lamentando invece che le altre opere - effettuate dopo quelle denunciate ed assentite - non coincidevano con la SCIA presentata dal tecnico, altresì affermando di non essere stato messo a parte da alcuno circa l'inizio dei lavori, e non spettando al tecnico verificarne l'inizio medesimo. In proposito, peraltro, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, l'assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all'incarico.

In definitiva, se in atto di appello è stato sostenuto che il professionista non era mai stato messo a parte dell'inizio dei lavori, invero in ricorso è stato dato atto che progettazione e comunicazione dell'inizio dei lavori riguardavano appunto solamente una parte delle attività, secondo l'incarico ricevuto. Mentre era del tutto mancata la prova che l'imputato, quantunque formalmente direttore dei lavori, avesse taciuto in maniera compiacente circa l'esistenza di ulteriori lavori e difformità realizzate dopo l'esecuzione delle opere denunciate ed assentite. In tal modo, la stessa difesa ha ammesso l'avvenuta comunicazione d'inizio dei lavori, cui peraltro ha fatto seguito quantomeno un palese difetto di vigilanza, se non un vero e proprio disinteresse, nonostante l'assunto incarico, non onorifico e certamente ben conosciuto, di direttore dei lavori.

Non è quindi emersa alcuna dissociazione del professionista, invero istituzionalmente ben consapevole delle conseguenze del proprio atteggiamento anche omissivo in relazione all'andamento dell'esecuzione delle opere (sulla cui contestuale realizzazione concorda anche lo stesso ricorrente, che ne ha tratto ragione per formulare l'eccezione di prescrizione di cui in fra), nemmeno sotto il profilo di una qualsivoglia contestazione alla committenza, ovvero all'impresa esecutrice, di avere dato corso ad un'attività che veniva a sovrapporsi e ad unirsi rispetto a quella in tesi assentita. Tant'è che la sentenza impugnata ha in realtà ascritto all'odierno ricorrente un comportamento del tutto inerte e - quantomeno - colpevolmente passivo, benché in definitiva il direttore dei lavori assuma anche la funzione di garante nei confronti del Comune dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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