Codice dei contratti e nuovo Regolamento unico: Per le riserve un ritorno al passato

Con gli articoli 150, 161 e 162 del nuovo Regolamento un ritorno al passato per le riserve. Ricordiamo che, in atto, è vigente l’articolo 9 (Rubricato: Co...

28/11/2019

Con gli articoli 150, 161 e 162 del nuovo Regolamento un ritorno al passato per le riserve.

Ricordiamo che, in atto, è vigente l’articolo 9 (Rubricato: Contestazioni e riserve) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 il cui testo è il seguente: “Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto”.

In pratica tale articolo 9 non regolamenta un bel nulla e non contiene una disciplina specifica sulle modalità di contestazioni, da parte dell’esecutore, su aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, nonché sulle modalità attraverso cui l’esecutore stesso può esercitare il diritto di iscrivere riserva nei documenti contabili.

Su tale aspetto neanche il vigente codice dei contrati dice un granché e nello stesso si parla di riserve:

  • all’articolo 107 (Rubricato: Sospensione), comma 4 in cui è affermato che “Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo”;
  • all’articolo 163 (Rubricato: Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile), comma 3 in cui è affermato che “Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati”;
  • all’articolo 205 (Rubricato: Accordo bonario per i lavori), commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

E’ possibile notare che dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti erano sparite le norme regolamentari relative alle riserve contenute negli articoli 164, 190 e 191 del previgente Regolamento n. 207; articoli che erano stati abrogati il primo dall’articolo 217, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 50/2016 mentre il secondo ed il terzo dall’articolo 27 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 contenente il “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”.

In atto, quindi, gli aspetti di carattere generale relativi alle riserve non sono regolamentati, obbligando chi deve predisporre il capitolato a definirli caso per caso e chi deve dirigere i lavori ad applicarli esponendo se stessi e l’ente appaltante a contenziosi ed il grave pericolo era stato da noi paventato in un precedente articolo.

Oggi con un ritorno al passato gli articoli 164 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore), 190 (Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità) e 191 (Forma e contenuto delle riserve) del previgente Regolamento n. 207/2010 vengono riproposti integralmente negli articoli 150 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore), 161 (Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità) e 162 (Forma e contenuto delle riserve) del nuovo Regolamento.

Accedi allo Speciale Codice dei contratti

A cura di arch. Paolo Oreto

 

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati