Il Pendolarismo professionale, Inarcassa e la Gestione Separata INPS

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26039/2019 torna a metter bocca sul sempre controverso rapporto fra INPS Gestione Separata e le Casse di pre...

06/11/2019

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26039/2019 torna a metter bocca sul sempre controverso rapporto fra INPS Gestione Separata e le Casse di previdenza privatizzate, riconoscendo la possibilità, attualmente non prevista, di ricongiunzione onerosa dei versamenti effettuati presso Gestione Separata Inps nella propria Cassa professionale di appartenenza.

Questa importante sentenza è solo l’ultima di una serie che negli ultimi anni hanno ridefinito i rapporti tra le gestioni previdenziali. In un contesto normativo spesso ambiguo, poco coerente col diritto e soggetto alle più diverse interpretazioni, sono i ricorsi e le sentenze a farla sempre più spesso da padrone.

Vale la pena ricordare che un professionista Architetto o Ingegnere per essere iscritto ad Inarcassa, tra i requisiti, non deve essere assoggettato ad altro Ente di Previdenza obbligatoria, come definito dall’art.7 dello Statuto di Inarcassa. Attualmente, quindi, un architetto o Ingegnere con una attività che gli impone l’iscrizione ad altro Ente previdenziale, ma che, compatibilmente con gli obblighi di legge, contestualmente eserciti la libera professione, non può versare ad Inarcassa l’intero contributo previdenziale soggettivo derivante da quella attività, ma è obbligato al versamento del contributo alla Gestione Separata secondo una quota parte calcolata in rapporto ai periodi di iscrizione all’una e all’altra previdenza, come stabilito dalla Circolare Inps n. 72/2015. Tale obbligo è stato confermato da due sentenze sempre della Corte di Cassazione, la 30344 e 30345 del 2017 su cui ci siamo già soffermati, indicandone anche gli elementi più controversi (leggi articolo).

Al di là di questi aspetti tecnico-normativi da seguire con un’attenzione particolare, credo vada fatta con maggiore urgenza una riflessione generale su un fenomeno sempre più evidente in un contesto in cui la libera professione “pura” non garantisce sempre un ritorno reddituale sufficiente. Il mondo della libera professione non è più unico, ma diviso tra chi vede consolidarsi la propria posizione sul mercato, e chi invece vede una “proletarizzazione” della propria condizione di libero professionista, come testimoniato anche dalle ricerche 2017-2018 dell’Osservatorio delle libere professioni promosse da Fondazione Confprofessioni. Il precariato non è più una condizione esclusiva dei lavoratori dipendenti con contratti atipici e a tempo determinato, ma, per estensione, è oramai termine associabile al lavoro autonomo e del libero professionista. A conferma ulteriore di quanto emerge dai diversi studi, la sempre maggior richiesta di tutele e welfare avanzate nei confronti delle proprie Casse di previdenza da parte dei professionisti.

A fronte di queste considerazioni, è chiaro come il “pendolarismo” professionale sia sempre meno una scelta e sempre più un obbligo a cui un numero discreto di professionisti è costretto per costruirsi un reddito minimo attraverso la somma di redditi derivanti da attività diverse. Non si tratta, nella maggior parte di casi, di lavorare da professionisti con la sicurezza di avere alle spalle un lavoro da dipendenti, ma di barcamenarsi tra contratti brevi e piccole commesse private.

Una ricerca del centro studi di Inarcassa presentata nel 2016 in occasione della revisione dei criteri di iscrivibilità parlava chiaro: circa 5.000 professionisti cancellati ogni anno per dipendenza, di cui il 60% con una anzianità annuale presso Inarcassa inferiore ai 180 giorni. Un ulteriore dato confermava la prevalenza giovanile del fenomeno con una platea di under 40 coinvolta intorno al 60%. In riferimento ai redditi, nel 2013-2014 si parlava, su una platea con anzianità in Inarcassa superiore ai 270 giorni all’anno, di 15.000 euro lordi per gli Ingegneri e 9.500 euro per gli architetti, quindi decisamente inferiori ai redditi medi lordi della categoria. A questo dato mancava chiaramente la componente reddituale degli stessi derivante dal lavoro dipendente che avrebbe permesso di qualificare meglio questi “pendolari”, fornendo una base statistica di riferimento più completa. Sembra però evidente che chi non riesce a raggiungere un reddito adeguato attraverso la sola libera professione si rivolga ad altri ambiti, e che questa condizione riguardi in misura maggiore la platea di iscritti più giovani.

Comprendere questo fenomeno, intercettarne le caratteristiche e cercare soluzioni è compito di chi ha un ruolo politico, com’è il Comitato Nazionale Delegati. Si deve puntare a costruire un sistema di regole e norme inclusive, che semplifichino e migliorino la condizione di chi svolge un’attività frammentata.

Sembra poco giustificabile obbligare questi architetti e ingegneri a cancellarsi per brevi periodi da Inarcassa per versare la loro quota parte di contribuzione derivante dall’attività di libero professionista alla Gestione Separata Inps piuttosto che alla propria Cassa di riferimento, assoggettandoli a regole contributive diverse, sottraendoli alle tutele specifiche erogate dalla Cassa e, infine, impedendogli la maturazione dell’anzianità contributiva. E non si comprende, nella fattispecie, la motivazione ostativa che chiama in causa la difesa della libera professione cosiddetta “pura” dal dipendente che vuol fare il doppio lavoro, là dove già esistono regole che ne definiscono la legittimità. L’articolo 53 della legge 165/2001 disciplina in maniera chiara le incompatibilità di chi esercita attività come dipendente pubblico. È di recente notizia l’inchiesta aperta dalla Guardia di Finanza su 600 docenti universitari che svolgevano attività incompatibili al loro ruolo di dipendenti pubblici e nei confronti dei quali la Corte dei Conti ha presentato provvedimenti di condanna per un ammontare di 41 milioni di euro di danno Erariale. Non sarà certo l’assoggettamento ad una Cassa previdenziale o ad un’altra ad impedire o favorire questi comportamenti illeciti.

La questione del “pendolarismo” è invece ben altra faccenda e ricade nella piena autonomia dell’Ente la possibilità di regolamentarla in maniera più agile e flessibile di quanto accada ora. Un tentativo in tal senso è stato fatto, come accennato, nel Comitato Nazionale Delegati del Luglio 2016. La proposta prevedeva di definire il requisito di continuità nell’esercizio della professione anche per chi assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria per periodi non superiori ai 95 giorni. Questa disposizione doveva valere per sole 5 annualità anche non continuative. Nonostante i criteri piuttosto restrittivi la modifica dell’art. 7 dello Statuto non venne accolta dalla maggioranza dei delegati.

L’appello è che si arrivi presto ad una nuova e, auspichiamo, diversa conclusione. Probabilmente non riuscirà a farlo il Comitato Nazionale Delegati eletto per il quinquennio 2015-2020. Sarà compito dei delegati che si insedieranno dal prossimo anno riaprire una discussione in merito per arrivare a formulare nuove proposte: se da una parte l’obiettivo auspicato da tutti è una professione meno precarizzata, dall’altra c’è un realtà di fatto che deve essere governata al meglio dal nostro Ente di previdenza chiamato sempre a sostenere, compatibilmente con le sue finalità, tutti i propri iscritti.

A cura di Arch. Marco Lombardini
Delegato Inarcassa della Provincia di Roma

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