Cassazione: competenza geometra limitata a piccole costruzioni agricole e modeste costruzioni civili

Continuano gli interventi della Corte di Cassazione sulle competenze professionali dei geometri. Dopo l'ordinanza n. 29227 del 12 novembre 2019 con la quale ...

15/11/2019

Continuano gli interventi della Corte di Cassazione sulle competenze professionali dei geometri. Dopo l'ordinanza n. 29227 del 12 novembre 2019 con la quale gli ermellini sono intervenuti in merito alla progettazione di opere in cemento armato (leggi articolo), arriva un nuovo pronunciamento che riguarda le competenze del geometra.

Con sentenza n. 29235 del 12 novembre 2019 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito all'attività di verifica della correttezza e congruità da parte di un geometra della contabilità ufficiale di cantiere redatta dal direttore dei lavori. Attività per la quale il geometra aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento del suo onorario ma che il committente aveva contestato in appello eccependo la nullità dell'incarico, per violazione dell'art.16, lettera m) del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 recante "Regolamento per la professione di geometra", che limiterebbe l'attività del geometra alla sola progettazione, direzione e vigilanza di "modeste costruzioni civili" con conseguente preclusione di qualsiasi altra attività - inclusa quella di contabilizzazione e misurazione delle opere - che sia comunque riferita a costruzioni diverse da quelle identificate nella norma.

I giudici della Corte di Appello, confermando la tesi del committente, hanno dichiarato la nullità dell'incarico per la parte relativa ad opere non comprese nell'ambito delle "modeste costruzioni civili", condannando l'opponente al pagamento di una somma minore di quella portata nel decreto ingiuntivo opposto, riferita alle sole prestazioni ritenute invece rientranti nella competenza del geometra.

La decisione della Cassazione

I giudici della Suprema Corte hanno ricordato l'art.16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 per il quale:
"L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisione di fondi rustici;
d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

Gli ermellini hanno, dunque, dedotto che la competenza del geometra è limitata alle piccole costruzioni agricole di cui alla lettera l) ovvero alle "modeste costruzioni civili" di cui alla lettera m). Le successive lettere n) ed o), relative alle attività di "misura, contabilità e liquidazione" fanno riferimento, rispettivamente, alla precedente lettera m) ed alle opere di cui alla lettera l) e, quindi, alle piccole costruzioni agricole e modeste costruzioni civili.

Il concetto di modesta costruzione civile

In riferimento al concetto (astratto) di modesta costruzione, la Cassazione ha affermato che il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle. Analogo criterio di valutazione si applicherebbe anche per le prestazioni professionali di misura, contabilità e liquidazione, le quali pur esulando dall'attività di progettazione e direzione lavori propriamente dette, fanno comunque riferimento alla contabilità vidimata dal direttore dei lavori e quindi, ancorché indirettamente, alle opere realizzate in concreto dall'appaltatore.

Il caso di specie

Nel caso oggetto della sentenza, gli ermellini hanno valutato la complessità tecnica anche attraverso la prospettazione dello stesso geometra ricorrente per cui l'attività sarebbe state quella di una verifica complessa che ha riguardato l'intera contabilità e l'entità del compenso richiesto che, essendo parametrata al valore delle opere oggetto della verifica, è di per sé indicativa di una prestazione complessa ed articolata.

Non è neanche stato accolta l'eccezione proposta dal geometra per la quale l'opera professionale di cui si discute non poteva essere ritenuta complessa in quanto si trattava di mera verifica della corretta tenuta della contabilità da parte del Direttore dei lavori. Ma secondo la Cassazione, la presenza e l'attività del Direttore dei lavori non sminuirebbero la portata del lavoro svolto dal geoemtra, che merita di essere apprezzata non tanto in ragione del grado di autonomia con cui l'opera professionale è stata svolta o dell'entità della responsabilità assunta dal professionista, ma in relazione all'oggettivo contenuto delle prestazioni ed alla loro complessità, da apprezzare in stretta correlazione logica con il loro oggetto effettivo, rappresentato dalla contabilità afferente ad un cantiere avente ad oggetto opere sicuramente eccedenti i limiti di cui all'art.16, lettera m) del R.D. n. 274/1929.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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